Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21676 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21676 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 14/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato 1117/01/1985
avverso la sentenza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronunci di primo grado, con la quale NOME era stato condannato per i reati di furto aggravat
di minaccia aggravata;
– che, avverso detta sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore;
– che il ricorrente, con l’unico motivo di ricorso, ha articolato alcune censure che all’evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effet
dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al dell’allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 2162
n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 2
24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile da tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata;
– che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle
ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 14 maggio 2025
Il Consigliere estensore
nte