Ricorso Inammissibile Cassazione: Analisi di una Condanna alle Spese
Presentare un’impugnazione alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, una fase delicata che richiede il rispetto di rigorosi requisiti formali e sostanziali. Quando questi mancano, il risultato è una declaratoria di ricorso inammissibile Cassazione, con conseguenze economiche significative per il ricorrente. Analizziamo un’ordinanza della Suprema Corte che illustra perfettamente questo esito.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato da un soggetto avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Firenze in data 4 ottobre 2024. L’imputato, cercando di ottenere una riforma della decisione a lui sfavorevole, ha adito la Corte di Cassazione, affidando le sue speranze all’ultimo grado di giurisdizione.
Il caso è stato assegnato alla Settima Sezione Penale della Corte, un organo che spesso si occupa di vagliare l’ammissibilità dei ricorsi prima che questi possano essere discussi nel merito. La decisione finale è stata presa durante l’udienza del 4 giugno 2025.
La Decisione sul ricorso inammissibile Cassazione
La Corte di Cassazione, dopo aver esaminato gli atti, ha emesso un’ordinanza chiara e perentoria. Con il provvedimento in esame, i giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate dal ricorrente, ma si ferma a un livello precedente, constatando l’assenza delle condizioni necessarie perché il ricorso potesse essere esaminato.
La conseguenza diretta di tale declaratoria è stata duplice:
1. La condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
2. La condanna al versamento di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Questa sanzione pecuniaria non ha natura risarcitoria, ma punitiva, e serve a scoraggiare la presentazione di impugnazioni palesemente infondate o dilatorie, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario.
Le Motivazioni
Il testo dell’ordinanza è estremamente sintetico, come spesso accade per le decisioni di inammissibilità della Settima Sezione. La Corte, nel suo dispositivo (il cosiddetto P.Q.M. – Per Questi Motivi), si limita a “dichiarare inammissibile il ricorso” e a comminare le relative sanzioni economiche. Sebbene le motivazioni specifiche non siano esplicitate nel dettaglio, una tale decisione si fonda tipicamente sulla mancanza di uno dei requisiti previsti dal codice di procedura penale. Le ragioni possono includere la manifesta infondatezza dei motivi, la proposizione di censure che riguardano il merito dei fatti (non consentite in Cassazione), o vizi formali nella presentazione dell’atto. In questo contesto, la Corte ha ritenuto che il ricorso dovesse essere dichiarato inammissibile, applicando di conseguenza le sanzioni previste dalla legge.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: l’accesso alla Corte di Cassazione non è un diritto incondizionato, ma è subordinato a precisi limiti. Un ricorso inammissibile Cassazione non solo impedisce la revisione della sentenza impugnata, rendendola definitiva, ma comporta anche un costo economico rilevante per chi lo ha proposto. La condanna al pagamento delle spese e della sanzione alla Cassa delle ammende serve da monito: le impugnazioni devono essere ponderate e fondate su motivi solidi, altrimenti il rischio è di aggravare la propria posizione sia dal punto di vista legale che finanziario. La decisione sottolinea l’importanza di un’attenta valutazione preliminare da parte dei difensori prima di intraprendere la via del ricorso in Cassazione.
Qual è stato l’esito del ricorso presentato alla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione.
Quali sono state le conseguenze economiche per la persona che ha presentato il ricorso?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il provvedimento stabilisce che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, portando alla condanna del ricorrente. Sebbene le ragioni specifiche non siano dettagliate nel testo, tale decisione implica che il ricorso mancava dei requisiti formali o sostanziali richiesti dalla legge per essere esaminato nel merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26720 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26720 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 04/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOMECODICE_FISCALE nato a MONZA il 11/08/1980
avverso la sentenza del 04/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME Simone ricorre avverso la sentenza della
Corte di Appello di Firenze che ha confermato la sentenza di primo grado;
Considerato che l’unico motivo di ricorso – con il quale il ricorrente si duole del vizio di motivazione in relazione alla mancata
esclusione della contestata recidiva qualificata – è manifestamente infondato in quanto asserisce un difetto di motivazione non emergente
dal provvedimento impugnato, in cui la Corte ha evidenziato l’accertata sussistenza della contestata recidiva, sintomo di una speciale proclività
a delinquere, in considerazione dei numerosi precedenti penali, anche specifici, mai intervallati, nell’arco di oltre dieci anni, da periodi di
inattività criminosa;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 giugno 2025
Il Consigliere esten
Il Presidente