Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20506 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20506 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FROSINONE il 19/04/1966
avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte d appello di Roma, che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Frosinone,
con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del reato di cui a n. 1, cod. pen.;
497-ter, ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto sottoscritto dall’impu
personalmente, atteso che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere
proposto dalla parte personalmente;
rilevato, infatti, che a seguito della modifica apportata agli artt. 571
cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, detto ricorso deve esse sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo s
della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiell
Rv. 272010 – 01); .
ritenuto, pertanto, che la declaratoria di inammissibilità del rico scrutinato de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., debba comportare la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro a favore della Cassa delle ammende,
PER QUETI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 aprile 2025
Il consigliere estensore
Il Presidente