Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25038 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25038 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 04/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SAN GAVINO MONREALE il 02/03/1999
avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Cagliari che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Cagliari
affermato la penale responsabilità dell’imputato in ordine al delitto di furto in abit aggravato;
Rilevato che l’unico motivo di ricorso – che contesta il giudizio di comparazione fra oppos circostanze e, in particolare, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generic
prevalenti – non è consentito in sede di legittimità qualora, come nel caso di speci valutazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorret
sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi anche quella che, per giustificare la soluz dell’equivalenza, si sia limitata a ritenere la stessa come la più idonea a reali
l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME Rv.
245931);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condann del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04 giugno 2025
Il consigliere estensore
Il Presidente