Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3272 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3272 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MESSINA il 25/08/1959
avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO ‘ IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta l correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabili oltre ad essere privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammiss dall’art. 581 cod. proc. pen., non è consentito in questa sede;
che, invero, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante cri valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sind del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e deci travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincim non sindacabili in questa sede (si veda, in particolare, pag. 6);
ritenuto che le ulteriori censure, inerenti al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, oltre ad essere prive di concreta specificità, sono a manifestamente infondate;
che, invero, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevol sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un c riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’asse elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valut come avvenuto nel caso in esame (si veda pag. 6);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con l condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso, il 3 dicembre 2024.