Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4651 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4651 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a LICATA il 04/08/1965
avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette le note di trattazione della parte civile
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
letto il ricorso;
lette le note di trattazione della parte civile;
rilevato che il primo motivo di ricorso contiene e censure in punto di fatto, sostanziandosi nella sollecitazione, a questa Corte di legittimità, di una rinnovata valutazione di merito di prove assunte nel corso del procedimento, con particolare riferimento alle dichiarazioni della parte civile e del teste COGNOME oggetto di ampio richiamo nell’atto introduttivo;
ritenuto che, sul punto, va richiamato l’orientamento consolidato di questa Corte secondo cui «eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell’esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l’hanno determinata, dell’assenza di manifesta illogicità dell’esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l’utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile. (Conf.: Sez. 6, n. 5334 del 1993, Rv. 194203-01)» (Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556);
rilevato, quanto alla censura di cui al secondo motivo, che il ricorrente ha eccepito la mancata acquisizione di un dato documentale del quale ha omesso di indicare la decisività, né su quale elemento qualificante della motivazione abbia inciso il dedotto vizio procedimentale;
considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
considerato, infine, che il ricorrente deve essere condannato alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile NOME COGNOME che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori di legge.
Così deciso il 5/12/2024