Ricorso Inammissibile Cassazione: Quando e Perché Viene Dichiarato
Il giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado della giustizia ordinaria, ma il suo accesso è regolato da criteri molto stringenti. Non è una terza istanza dove si possono ridiscutere i fatti, ma un giudizio di legittimità. Un’ordinanza recente ci offre un chiaro esempio di quando un ricorso inammissibile in Cassazione viene dichiarato tale, evidenziando i limiti invalicabili per chi intende impugnare una sentenza di condanna.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo contro una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente, tramite il suo difensore, ha sollevato un unico motivo di ricorso, contestando la correttezza della motivazione che aveva portato alla sua dichiarazione di responsabilità. L’obiettivo era chiaro: rimettere in discussione la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti operata dai giudici dei precedenti gradi di giudizio.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile in Cassazione
La Suprema Corte, con una decisione netta, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa pronuncia non è entrata nel merito della colpevolezza o innocenza del ricorrente, ma si è fermata a un livello precedente, quello procedurale. La Corte ha stabilito che le argomentazioni presentate non possedevano i requisiti necessari per essere esaminate in sede di legittimità, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una sanzione di tremila euro.
Le Motivazioni della Decisione
L’ordinanza spiega in modo dettagliato le ragioni che impediscono alla Corte di Cassazione di esaminare ricorsi di questo tipo. I principi affermati sono fondamentali per comprendere la funzione e i limiti di questo grado di giudizio.
Genericità del Ricorso e Divieto di Rivalutazione dei Fatti
Il motivo principale dell’inammissibilità risiede nella natura stessa del ricorso. La Corte ha rilevato che l’atto era ‘privo di concreta specificità’. In altre parole, non venivano contestati specifici errori di diritto o vizi logici manifesti nella motivazione della sentenza d’appello. Al contrario, il ricorso tendeva a ‘prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti’.
Questo è un punto cruciale: la Corte di Cassazione non è un ‘terzo giudice’ del fatto. Il suo compito non è quello di stabilire se la ricostruzione dei giudici di merito sia la migliore possibile, ma solo se sia logicamente coerente e legalmente corretta. Come ribadito dalla Corte, citando una storica sentenza delle Sezioni Unite (sent. Jakani, 2000), è preclusa la possibilità non solo di ‘sovrapporre la propria valutazione’ a quella dei giudici di merito, ma anche di testare la tenuta logica della pronuncia confrontandola con ‘altri modelli di ragionamento’. La verifica deve concentrarsi unicamente sulla ‘coerenza strutturale della sentenza’ basata sui parametri che essa stessa ha adottato.
Ripetizione delle Doglianze d’Appello
Un altro elemento che ha pesato sulla decisione è stato il fatto che le argomentazioni presentate in Cassazione erano una mera riproduzione di quelle già sollevate e respinte in appello. I giudici di merito avevano già ‘ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive’. Riproporle identiche in Cassazione, senza individuare vizi specifici della sentenza d’appello, trasforma il ricorso in un tentativo inammissibile di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito.
Le Conclusioni
La decisione in esame è un monito importante: il ricorso per cassazione è uno strumento tecnico che deve essere utilizzato per far valere precisi errori di diritto o vizi di motivazione, non per tentare di ottenere una nuova valutazione delle prove. Un ricorso generico, che si limita a criticare la ricostruzione dei fatti senza evidenziare specifiche violazioni di legge o palesi illogicità, è destinato a essere dichiarato inammissibile. Le conseguenze non sono solo la conferma della condanna, ma anche l’addebito delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, che in questo caso ammonta a tremila euro. Pertanto, è fondamentale che l’atto di impugnazione sia redatto con rigore tecnico, concentrandosi esclusivamente sui profili ammessi in sede di legittimità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era privo di specificità concreta e mirava a ottenere una nuova valutazione delle prove e una ricostruzione alternativa dei fatti, attività che non rientrano nelle competenze della Corte di Cassazione.
Qual è il ruolo della Corte di Cassazione secondo questa ordinanza?
Il ruolo della Corte di Cassazione è quello di verificare la coerenza strutturale e logica della sentenza impugnata sulla base dei parametri valutativi adottati dai giudici di merito. Non può sovrapporre la propria valutazione dei fatti né considerare modelli di ragionamento alternativi.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8866 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8866 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BOLOGNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento, dovendo piuttosto verificare la coerenza strutturale della sentenzaalla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è geneticamente informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell’appello meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 23 gennaio2024.