Ricorso Inammissibile Cassazione: L’Importanza della Firma dell’Avvocato
Presentare un ricorso in Cassazione è un’attività che richiede competenza tecnica e il rispetto di rigide regole procedurali. Un errore formale può costare caro, come dimostra una recente ordinanza della Suprema Corte che ha dichiarato un ricorso inammissibile cassazione perché proposto personalmente dall’imputato. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere perché la rappresentanza di un avvocato specializzato sia non solo opportuna, ma obbligatoria.
I fatti del processo
La vicenda ha origine da una sentenza di patteggiamento emessa dal G.U.P. del Tribunale di Torino. L’imputato aveva concordato con il pubblico ministero una pena per il reato di furto aggravato, commesso nel luglio 2023. Successivamente, l’imputato decideva di impugnare tale sentenza, promuovendo personalmente un ricorso per cassazione. L’atto, pur recando la firma dell’imputato autenticata da un avvocato, era privo della sottoscrizione del difensore abilitato e, soprattutto, non conteneva alcuna esposizione dei motivi a sostegno dell’impugnazione.
La decisione sul ricorso inammissibile cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha stroncato sul nascere le pretese del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile per due ragioni concorrenti e decisive.
In primo luogo, la Corte ha ribadito un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso in Cassazione deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione. In secondo luogo, i giudici hanno evidenziato la totale assenza delle ragioni di fatto e di diritto che avrebbero dovuto giustificare l’annullamento della sentenza impugnata. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 4.000 euro alla Cassa delle ammende.
Le motivazioni: le regole per il ricorso in Cassazione
La Corte ha fondato la sua decisione su principi procedurali chiari e consolidati. Il primo, e più importante, motivo di inammissibilità risiede nella violazione degli articoli 571 e 613 del codice di procedura penale, come modificati dalla legge n. 103 del 2017. Questa riforma ha stabilito in modo inequivocabile che la parte non può più proporre personalmente ricorso in Cassazione. È necessaria la cosiddetta ‘rappresentanza tecnica’ di un avvocato cassazionista. La Corte, richiamando una storica sentenza delle Sezioni Unite (n. 8914/2017), ha chiarito la distinzione tra la titolarità del diritto a impugnare (che spetta alla parte) e le modalità concrete per esercitarlo (che richiedono l’intermediazione obbligatoria del difensore specializzato). Presentare un ricorso personalmente, quindi, costituisce un vizio insanabile che ne comporta l’immediata inammissibilità.
Oltre a questo difetto formale, la Corte ha rilevato un’ulteriore e altrettanto grave carenza. Il ricorso era completamente vuoto: mancava l’esposizione dei motivi, ovvero delle argomentazioni giuridiche per cui si riteneva che la sentenza impugnata fosse errata. L’articolo 581 del codice di procedura penale impone che ogni impugnazione, a pena di inammissibilità, contenga specifiche ragioni di fatto e di diritto. L’assenza di tale contenuto rende il ricorso un atto nullo, incapace di attivare il giudizio della Corte.
Le conclusioni: implicazioni pratiche
La decisione analizzata è un monito severo sull’importanza del rispetto delle forme nel processo penale, specialmente nel giudizio di legittimità. Le implicazioni pratiche sono evidenti: chiunque intenda presentare un ricorso alla Suprema Corte deve necessariamente affidarsi a un avvocato iscritto all’apposito albo. Il ‘fai da te’ legale, in questo ambito, non solo è inefficace, ma porta a conseguenze economiche negative, come la condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. La complessità tecnica del ricorso per cassazione richiede una professionalità specifica che la legge ha reso un requisito imprescindibile per l’accesso alla giustizia di ultima istanza.
Un imputato può presentare personalmente ricorso per cassazione?
No. A seguito della riforma introdotta con la legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione.
Cosa succede se un ricorso per cassazione non contiene i motivi?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. La legge richiede espressamente l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno dell’impugnazione, e la loro totale assenza rende l’atto nullo.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, se la Corte ravvisa profili di colpa nella presentazione del ricorso (come in questo caso), può condannare il ricorrente anche al pagamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 34015 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5 Num. 34015 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/03/2024 del TRIBUNALE di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto
La sentenza impugnata è del g.u.p. presso il Tribunale di Torino che, ai sensi dell’art. 444 co proc. pen., ha applicato nei confronti di NOME la pena concordata con il pubbli ministero per il delitto cui agli artt. 624, 625 co. 1 n. 2 cod pen., commesso in Torino il 6 2023.
1.Ha promosso ricorso per cassazione l’imputato, con atto sottoscritto personalmente e con firma autenticata dall’AVV_NOTAIO del foro di Torino, che ha riservato al difenso presentazione dei motivi.
Considerato in diritto
1
Il ricorso è inammissibile, per più concomitanti ragioni.
1.11 ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod.proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve esser sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della cassazione (In motivazione, la Corte ha precisato che va tenuta distinta la legittimazione proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostan del diritto all’impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richie necessaria rappresentanza tecnica del difensore) (cfr. Cass. sez. Unite, n. 8914 del 21/12/17, Aiello, Rv. 272010).
1.1. La totale carenza dell’esposizione delle ragioni in fatto o in diritto per le quali si è p il ricorso finalizzato all’annullamento del provvedimento impugnato rende oltremodo inammissibile l’impugnazione, ai sensi dell’art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., riferimento all’art. 581 comma 1 lett. d) del medesimo codice di rito.
2.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ri conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ravvisandosi profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 4000 a favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4000 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso in Roma, il 06/06/2024
Il Presid