Ricorso in Cassazione: L’Errore Fatale della Mancata Firma dell’Avvocato
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, una fase delicata che richiede il massimo rigore formale. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci ricorda quanto sia cruciale rispettare le regole procedurali, pena un ricorso inammissibile in cassazione. La decisione in esame sottolinea un principio fondamentale: l’appello personale del condannato, senza la sottoscrizione di un avvocato cassazionista, non ha alcuna possibilità di essere esaminato. Analizziamo insieme i dettagli di questa ordinanza e le sue importanti implicazioni.
I Fatti del Caso
Un soggetto, a seguito di una decisione emessa dal Tribunale di Sorveglianza, decideva di presentare ricorso direttamente alla Corte di Cassazione. Invece di affidarsi a un legale abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori, il ricorrente redigeva e presentava l’atto personalmente. Questo atto, pur contenendo le doglianze del soggetto, mancava del requisito formale più importante per questo tipo di impugnazione: la firma di un difensore iscritto all’apposito albo speciale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, investita del caso, non ha nemmeno avuto bisogno di entrare nel merito delle questioni sollevate. Con una procedura snella, definita de plano, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La conseguenza non è stata solo il rigetto della richiesta, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Una decisione netta, basata su un principio inderogabile della procedura penale.
Le Motivazioni dietro al ricorso inammissibile in Cassazione
Il cuore della decisione risiede nell’applicazione dell’articolo 613, comma 1, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce in modo inequivocabile che l’atto di ricorso per cassazione, così come le memorie e i motivi aggiuntivi, devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di Cassazione. La ratio di questa disposizione è quella di garantire un filtro tecnico-giuridico, assicurando che le questioni portate all’attenzione della Suprema Corte siano formulate con la competenza necessaria. Il ricorso per cassazione, infatti, non è un terzo grado di giudizio sui fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione del diritto. La Corte ha semplicemente rilevato la carenza di questo requisito essenziale e, di conseguenza, ha applicato la sanzione processuale prevista dalla legge: l’inammissibilità.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un messaggio fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Il patrocinio di un avvocato cassazionista non è una mera formalità, ma un presupposto di ammissibilità dell’azione. Agire personalmente in questa sede non solo è inutile, perché porta a un ricorso inammissibile in cassazione, ma è anche dannoso, in quanto comporta l’addebito di spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La decisione serve come monito: le regole procedurali, specialmente nei gradi più alti di giudizio, sono pilastri fondamentali del sistema giuridico e la loro violazione preclude qualsiasi possibilità di ottenere giustizia nel merito.
È possibile per un privato cittadino presentare personalmente un ricorso alla Corte di Cassazione?
No, la legge non lo consente. Come chiarito dalla sentenza, l’atto di ricorso deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un avvocato iscritto all’albo speciale dei patrocinanti in Cassazione, altrimenti viene dichiarato inammissibile.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile per questo motivo?
Oltre a non ottenere una decisione sul merito della propria richiesta, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro a titolo di sanzione in favore della Cassa delle ammende.
Su quale norma si basa la decisione di inammissibilità?
La decisione si fonda sull’articolo 613, comma 1, del codice di procedura penale, che impone la sottoscrizione dell’atto di ricorso da parte di un difensore abilitato come requisito essenziale di validità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5669 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 30/01/2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5669 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Composta da
– Presidente –
COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME Angelo nato a OZIERI il 29/01/1972 avverso l’ordinanza del 04/10/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Roma udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Rilevato che si procede de plano ;
Rilevato che il ricorso Ł stato presentato dal condannato personalmente, e che, pertanto, lo stesso incorre nella causa di inammissibilità prevista dall’art. 613, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen., secondo cui ‘l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della corte di cassazione’;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonchØ al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 30/01/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
CARMINE RUSSO