Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Non Può Riesaminare i Fatti
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il suo ruolo non è quello di un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti, ma di un organo di legittimità. Quando un ricorso inammissibile viene presentato, la Corte non può fare altro che respingerlo, senza entrare in una nuova valutazione delle prove. Analizziamo questa decisione per comprendere i limiti del giudizio di cassazione.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da un ricorso presentato da un individuo condannato per il reato di rapina dalla Corte d’Appello di Milano. L’imputato ha contestato la sentenza, basando il suo unico motivo di ricorso su una presunta violazione di legge e un difetto di motivazione. In sostanza, il ricorrente ha proposto una lettura alternativa dei dati processuali e un diverso giudizio sull’attendibilità delle fonti di prova, criticando l’illogicità della motivazione che lo aveva portato alla condanna.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un caposaldo della procedura penale: la Corte di Cassazione non ha il potere di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio. Il suo compito non è saggiare la tenuta logica della pronuncia confrontandola con altri possibili modelli di ragionamento, ma solo verificare l’assenza di vizi di legge o di motivazioni palesemente illogiche o contraddittorie.
Le Motivazioni: I Limiti al Controllo di Legittimità
Le motivazioni dell’ordinanza sono chiare e si allineano a un orientamento giurisprudenziale consolidato, richiamando una storica sentenza delle Sezioni Unite (sentenza Jakani del 2000). I giudici hanno sottolineato che il motivo di ricorso, denunciando l’illogicità della motivazione sulla base di una diversa lettura delle prove, non è consentito dalla legge.
La Corte ha rilevato che il giudice di merito aveva, al contrario, esplicitato in modo logico e coerente le ragioni del suo convincimento, facendo corretta applicazione degli argomenti giuridici per affermare la responsabilità penale dell’imputato e la sussistenza del reato. Non emergendo vizi di legittimità, ma solo un tentativo di ottenere una nuova valutazione del fatto, il ricorso non poteva che essere dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa pronuncia ha importanti implicazioni pratiche. Chi intende presentare un ricorso in Cassazione deve essere consapevole che non può limitarsi a contestare come il giudice di primo o secondo grado ha valutato le prove. Il ricorso deve essere rigorosamente focalizzato sulla denuncia di errori di diritto (violazioni di legge) o su difetti gravi della motivazione (mancante, manifestamente illogica o contraddittoria). Qualsiasi tentativo di rimettere in discussione l’accertamento dei fatti è destinato al fallimento. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché chiedeva alla Corte di Cassazione di effettuare una nuova valutazione delle prove e dei fatti, un compito che non rientra nella sua competenza di giudice di legittimità.
Cosa può essere contestato con un ricorso in Cassazione?
Si possono contestare errori nell’applicazione o interpretazione della legge (violazione di legge) oppure difetti gravi della motivazione della sentenza, come la sua totale assenza, la sua manifesta illogicità o la sua contraddittorietà, ma non la valutazione del merito delle prove.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Il ricorrente la cui impugnazione viene dichiarata inammissibile è condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso non consentito dalla legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39061 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39061 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2024
ORDINANZA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
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CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta violazione di legge e difetto della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il delitto di rapina, denunciando la illogicità della motivazione sulla base di una diversa lettura dei dati processuali e di un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato l ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2024
Il Consigliere Estensore
Il Presidente