Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Non Può Riesaminare le Prove
La Corte di Cassazione ha recentemente ribadito un principio cardine del nostro ordinamento giuridico, dichiarando un ricorso inammissibile e tracciando una linea netta sui limiti del proprio giudizio. Questa ordinanza, emessa nell’ambito di un procedimento per rapina aggravata, chiarisce perché la Suprema Corte non è un ‘terzo grado’ di merito, ma un giudice di legittimità. Analizziamo la decisione per comprendere meglio questa fondamentale distinzione.
I Fatti alla Base del Ricorso
Il caso ha origine da una condanna per rapina aggravata emessa dalla Corte d’Appello. La persona condannata ha deciso di presentare ricorso in Cassazione, basando la sua difesa su un unico motivo: l’illogicità della motivazione della sentenza di secondo grado. Secondo la ricorrente, la Corte d’Appello avrebbe errato nella lettura dei dati processuali e nella valutazione dell’attendibilità delle fonti di prova, giungendo a una conclusione di colpevolezza ingiusta.
In sostanza, la difesa non contestava un errore di diritto, ma proponeva una ricostruzione dei fatti alternativa, chiedendo alla Cassazione di riconsiderare il materiale probatorio in modo diverso da come avevano fatto i giudici di merito.
I Limiti Imposti alla Corte di Cassazione
Il punto centrale dell’ordinanza risiede nella ferma posizione della Suprema Corte riguardo al suo ruolo. La legge preclude alla Corte di Cassazione la possibilità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio. Il suo compito non è stabilire se le prove fossero più o meno convincenti, ma verificare se il percorso logico-giuridico seguito dal giudice di merito per arrivare alla sua decisione sia corretto e privo di palesi vizi.
La Corte ha citato un importante precedente delle Sezioni Unite (sent. Jakani, 2000), sottolineando come non le sia consentito nemmeno saggiare la tenuta logica della pronuncia impugnata confrontandola con altri modelli di ragionamento possibili. L’unico controllo ammissibile è quello interno alla motivazione stessa: deve essere coerente, non contraddittoria e basata su argomenti giuridicamente validi.
Le Motivazioni dietro il Ricorso Inammissibile
Applicando questi principi al caso di specie, la Corte ha rilevato che il giudice di merito aveva, di fatto, esplicitato le ragioni del suo convincimento in modo logico e coerente. La sentenza della Corte d’Appello, secondo i giudici di legittimità, era esente da vizi logici e aveva applicato correttamente gli argomenti giuridici per dichiarare la responsabilità penale dell’imputata e la sussistenza del reato.
Di conseguenza, il ricorso è stato giudicato inammissibile perché mirava a ottenere un nuovo giudizio sui fatti, un’operazione che esula completamente dalle competenze della Corte di Cassazione. La richiesta della ricorrente si traduceva, in pratica, in un tentativo di ottenere una terza valutazione del merito della vicenda, non consentita dalla legge.
Le Conclusioni: Condanna e Principio di Diritto
L’esito è stato la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questa decisione comporta due conseguenze dirette per la ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. L’ordinanza rappresenta un monito chiaro: un ricorso in Cassazione deve concentrarsi su questioni di pura legittimità (violazioni di legge o vizi di motivazione evidenti e manifesti), non su una diversa interpretazione delle prove. Affidarsi a una rilettura dei fatti è una strategia destinata al fallimento, con l’ulteriore aggravio di costi significativi.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La ricorrente ha chiesto alla Corte di Cassazione di effettuare una nuova valutazione delle prove e dei fatti, un compito che per legge spetta esclusivamente ai giudici di merito (primo e secondo grado). Il ricorso non ha evidenziato vizi di legittimità o illogicità manifeste nella motivazione della sentenza impugnata.
Qual è il ruolo della Corte di Cassazione secondo questa ordinanza?
La Corte di Cassazione ha il ruolo di giudice di legittimità. Ciò significa che non può riesaminare i fatti del processo, ma deve limitarsi a controllare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e coerente, senza contraddizioni interne.
Quali sono state le conseguenze per la ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42670 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42670 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CELESTI NOME NOME a POGGIO RUSCO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME, considerato che l’unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il delitto di rapina aggravata, denunciando la illogicità della motivazione sulla base di una diversa lettura dei dati processuali e di un differente giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, 3akani, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pagg. 3-4 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 1’8 ottobre 2024
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Il Consigliere Estensore