Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14923 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14923 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 18/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a BATTIPAGLIA il 14/03/1972
avverso la sentenza del 17/06/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avvio alle parti;
udita la r lazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale
e l’erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata riqualificazione del reato di cui all’art. 648 cod. pen. in quello di cui all’art. 62
cod. pen., è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già
adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni alla
base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata);
che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce l’illogicità della ritenuto
bis, motivazione e l’erronea applicazione della legge penale in ordine agli artt. 20
53 L. n. 689/1981 ed alla mancata sostituzione della pena detentiva di breve durata con la pena pecuniaria (o con altra pena sostitutiva), è inammissibile poiché
inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18/02/2025
Il Co l sigliere Estensore