Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi e Conseguenze
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile presentato alla Corte di Cassazione si concluda non solo con un rigetto, ma anche con precise conseguenze economiche per chi lo ha proposto. Comprendere i meccanismi di inammissibilità è fondamentale per chiunque si avvicini al terzo grado di giudizio, poiché evidenzia il rigore con cui la Suprema Corte valuta i presupposti di accesso alla sua giurisdizione.
I Fatti alla Base della Decisione
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Bologna in data 27 maggio 2024. L’imputato, cercando di ottenere una riforma della decisione di secondo grado, ha adito la Corte di Cassazione. Il procedimento è stato assegnato alla Settima Sezione Penale, che ha fissato l’udienza per la discussione.
La Dichiarazione di Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, dopo aver ricevuto l’avviso delle parti e ascoltato la relazione del Consigliere designato, ha emesso una decisione netta e concisa: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa statuizione impedisce alla Corte di entrare nel merito della questione, ovvero di valutare se i motivi di ricorso fossero fondati o meno. La dichiarazione di inammissibilità agisce come un filtro, bloccando i ricorsi che non rispettano i rigidi requisiti formali e sostanziali previsti dalla legge per l’accesso al giudizio di legittimità.
Le conseguenze per il ricorrente sono state immediate e duplici:
1. Condanna alle spese processuali: Il ricorrente è stato obbligato a sostenere tutti i costi relativi al procedimento in Cassazione.
2. Condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende: Oltre alle spese, è stata inflitta una sanzione pecuniaria di tremila euro. Questa misura ha una funzione sanzionatoria e dissuasiva, volta a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o privi dei presupposti di legge.
Le Motivazioni della Decisione
L’ordinanza, per sua natura sintetica, non entra nel dettaglio delle specifiche ragioni di inammissibilità. Tuttavia, in via generale, un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile per diverse cause, come la tardività nella presentazione, la mancanza di motivi specifici tra quelli tassativamente indicati dalla legge (es. violazione di legge, vizio di motivazione), o la proposizione di censure che in realtà mirano a una rivalutazione dei fatti, attività preclusa al giudice di legittimità. La decisione, basata sulla relazione del Consigliere, implicitamente conferma che il ricorso presentato mancava di uno o più di questi requisiti essenziali, rendendo impossibile la sua trattazione nel merito.
Conclusioni
La pronuncia analizzata ribadisce un principio cardine del nostro ordinamento processuale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge e sulla coerenza logica della motivazione delle sentenze impugnate. La dichiarazione di ricorso inammissibile non è una mera formalità, ma una decisione che rende definitiva la sentenza di secondo grado e comporta sanzioni economiche significative. Questo provvedimento serve da monito sull’importanza di una valutazione attenta e professionale prima di intraprendere la via del ricorso alla Suprema Corte, al fine di evitare esiti sfavorevoli e costi aggiuntivi.
Cosa significa quando la Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile?
Significa che la Corte non esamina il merito della questione perché il ricorso non rispetta i requisiti formali o sostanziali previsti dalla legge. Di conseguenza, la sentenza impugnata diventa definitiva.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Come stabilito in questa ordinanza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorrente deve pagare una somma alla Cassa delle ammende?
Questa sanzione ha una duplice funzione: punire l’abuso dello strumento processuale e disincentivare la presentazione di ricorsi che non hanno i presupposti per essere accolti, contribuendo così a non sovraccaricare il lavoro della Suprema Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14894 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14894 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 18/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 06/09/1980
avverso la sentenza del 27/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
considerato che il motivo di ricorso denuncia mancanza di motivazione ed
erronea applicazione della legge penale, pur a fronte di una motivazione esistente e particolarmente articolata, che ha fornito una soluzione empirica per il calcolo
della pena alla luce della complessa descrizione dei reati, spalmati nel tempo, a cadenza regolare;
quanto alla violazione della legge penale, il calcolo proposto nella motivazione giunge ad una determinazione proporzionalistica che non viola la norma e che non
è nemmeno illogica e tanto meno manifestamente illogica, vizio di motivazione peraltro nemmeno evocato nel ricorso;
rilevato, pertanto, che il motivo è manifestamente infondato ed il ricorso
inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.