Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14892 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14892 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 18/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a BARI il 03/01/1991
avverso la sentenza del 10/04/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
considerato che l’unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge
ed il vizio motivazionale in relazione all’art. 81
cpv cod. pen., è del tutto generico
in quanto prospetta deduzioni astratte e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta, a fronte di una motivazione inerente al
trattamento punitivo sufficiente e non illogica e di adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 9 della sentenza impugnata sui distinti e
congrui aumenti operati per la continuazione);
inoltre che, trattandosi di aumenti inferiori al medio edittale, la considerato
motivazione, per orientamento giurisprudenziale costante, può essere effettuata mediante formule generali, quali quelle adottate, che fanno riferimento ad
elementi equitativi;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.