Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze della Decisione della Cassazione
Quando si intraprende un percorso giudiziario, ogni fase deve essere affrontata con la massima attenzione alle regole procedurali. Un esempio emblematico è il ricorso inammissibile, una decisione che ferma il processo prima ancora di entrare nel vivo della questione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre lo spunto per analizzare le gravi conseguenze di un’impugnazione che non rispetta i requisiti di legge.
I Fatti del Caso: Un Appello Bloccato in Partenza
La vicenda processuale trae origine da una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Bari il 25 ottobre 2023. Un soggetto, ritenendosi leso da tale decisione, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento. Tuttavia, il suo tentativo di ottenere una revisione del caso si è scontrato con un ostacolo puramente procedurale.
La Settima Sezione Penale della Suprema Corte, infatti, non ha esaminato le ragioni di merito dell’appellante. Con una sintetica ordinanza, i giudici hanno posto fine al procedimento dichiarando il ricorso semplicemente “inammissibile”.
La Decisione della Corte e le Conseguenze di un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, agendo come giudice della legittimità, ha il compito primario di verificare che i giudici dei gradi inferiori abbiano applicato correttamente la legge. Questo controllo include una valutazione preliminare sulla validità stessa del ricorso presentato. Se l’atto di impugnazione manca dei requisiti essenziali previsti dal codice di procedura penale, la Corte lo dichiara inammissibile senza procedere oltre.
Le conseguenze di tale declaratoria sono state immediate e pesanti per il ricorrente:
1. Condanna alle spese processuali: L’individuo è stato obbligato a rimborsare allo Stato tutti i costi sostenuti per la gestione del procedimento in Cassazione.
2. Sanzione pecuniaria: È stata disposta la condanna al pagamento di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende, un ente che finanzia progetti di reinserimento sociale per i detenuti.
Questa sanzione non ha natura risarcitoria, ma punitiva e dissuasiva, volta a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o presentati al solo scopo di ritardare l’esecutività di una condanna.
Le Motivazioni della Decisione
L’ordinanza in esame è estremamente concisa e non entra nel dettaglio delle specifiche ragioni che hanno portato alla dichiarazione di inammissibilità. Questo è tipico per provvedimenti di questo tipo, che si limitano a constatare la mancanza di un presupposto processuale. Generalmente, un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile per diverse cause, tra cui la presentazione fuori termine, la mancanza di motivi specifici previsti dalla legge (come la violazione di legge o il vizio di motivazione), o la proposizione di questioni di fatto, che non possono essere riesaminate in sede di legittimità.
La decisione si fonda sull’articolo 616 del codice di procedura penale, che disciplina appunto le conseguenze economiche a carico di chi propone un ricorso rigettato o dichiarato inammissibile. La norma prevede che la parte privata sia condannata non solo al pagamento delle spese, ma anche di una somma equitativamente determinata a favore della Cassa delle ammende, proprio per sanzionare l’abuso dello strumento processuale.
Le Conclusioni Pratiche
La vicenda sottolinea un principio fondamentale del diritto processuale: l’accesso alla giustizia è un diritto, ma il suo esercizio deve avvenire nel rispetto scrupoloso delle regole. Un ricorso inammissibile non è solo un’occasione persa per far valere le proprie ragioni, ma si trasforma in un costo economico tangibile. Questa ordinanza serve da monito sull’importanza di affidarsi a una difesa tecnica competente, in grado di valutare attentamente i presupposti e le probabilità di successo di un’impugnazione, specialmente davanti a una giurisdizione superiore come la Corte di Cassazione, dove il vaglio di ammissibilità è particolarmente rigoroso. Proporre un ricorso senza una solida base giuridica è una strategia non solo inefficace, ma anche controproducente.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato ‘inammissibile’ dalla Cassazione?
Significa che la Corte non ha esaminato il merito della questione perché l’atto di impugnazione non rispettava i requisiti formali o sostanziali richiesti dalla legge per essere giudicato.
Quali sono le conseguenze economiche dirette di un ricorso inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso viene condannata a pagare sia le spese processuali sostenute dallo Stato, sia una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
La Corte ha valutato se le ragioni del ricorrente erano giuste o sbagliate?
No, la dichiarazione di inammissibilità è una decisione preliminare che blocca il processo. La Corte si è fermata a una verifica formale e non è entrata nel merito, quindi non ha espresso alcun giudizio sulla fondatezza delle doglianze del ricorrente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14232 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14232 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 03/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a MOLFETTA il 13/05/1986
avverso la sentenza del 25/10/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che il ricorso, proposto nell’interesse di NOME COGNOME
avverso la sentenza in epigrafe, è inammissibile;
ritenuto che il motivo, con cui il ricorrente ha censurato l’affermazione della
responsabilità per il reato di cui all’art. 367 cod. pen., è teso a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato
di legittimità, ed è meramente riproduttivo di profili di doglianza già
adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito, che ha rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dall’imputato, nel
momento in cui egli si è recato dai carabinieri per denunciare falsamente il furto della sua autovettura, questi ultimi non erano ancora a conoscenza dell’incendio
(cfr. pagina 14 del provvedimento impugnato);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui
all’art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3/3/2025