Ricorso inammissibile in Cassazione: Analisi di un’Ordinanza
L’esito di un processo non sempre si conclude con una decisione sul merito della questione. A volte, il percorso giudiziario si interrompe prima, a causa di vizi procedurali. Un caso emblematico è quello del ricorso inammissibile, una pronuncia che blocca l’accesso a un grado di giudizio superiore, come la Corte di Cassazione. Analizziamo un’ordinanza recente per capire le dinamiche e le conseguenze di questa decisione.
Il Contesto del Caso
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato alla Suprema Corte di Cassazione contro una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Catanzaro. L’imputato, tramite il suo difensore, ha cercato di ottenere l’annullamento della decisione di secondo grado, portando le sue ragioni davanti ai giudici di legittimità. Questo passaggio rappresenta l’ultima istanza ordinaria per contestare una condanna penale.
La Decisione della Suprema Corte sul Ricorso Inammissibile
Con una sintetica ma perentoria ordinanza, la Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha stroncato le speranze del ricorrente. Il collegio, presieduto dal Dott. Messini D’Agostini, ha dichiarato il ricorso ‘inammissibile’.
Questa declaratoria non significa che i giudici abbiano valutato le argomentazioni e le abbiano ritenute infondate; significa, piuttosto, che il ricorso non possedeva i requisiti minimi richiesti dalla legge per poter essere esaminato. Le conseguenze di tale decisione sono state immediate e gravose per il ricorrente:
1. Condanna alle spese processuali: Il ricorrente è stato obbligato a rimborsare allo Stato i costi del procedimento.
2. Sanzione pecuniaria: È stata disposta la condanna al pagamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, un fondo destinato al recupero dei condannati.
Le Motivazioni Dietro una Dichiarazione di Inammissibilità
Sebbene l’ordinanza in esame non espliciti le ragioni specifiche dell’inammissibilità, possiamo delineare le cause più comuni che portano a una simile pronuncia in sede di Cassazione. Un ricorso, per superare il vaglio di ammissibilità, deve essere redatto nel rispetto di rigidi canoni formali e sostanziali. Spesso, un ricorso inammissibile è tale perché:
* I motivi sono generici: L’atto si limita a criticare la sentenza impugnata senza articolare specifiche violazioni di legge o vizi logici nella motivazione.
* Si richiedere una nuova valutazione dei fatti: La Cassazione è giudice di ‘legittimità’, non di ‘merito’. Non può riesaminare le prove (es. riascoltare un testimone), ma solo verificare la corretta applicazione delle norme e la coerenza logica della sentenza.
* I motivi sono manifestamente infondati: Le argomentazioni appaiono pretestuose o in palese contrasto con principi di diritto consolidati.
* Mancano i requisiti formali: L’atto non rispetta le prescrizioni del codice di procedura, come la sottoscrizione di un avvocato abilitato al patrocinio in Cassazione.
Conclusioni
La declaratoria di inammissibilità ha un effetto tombale sul processo: la sentenza impugnata diventa definitiva e irrevocabile, e la pena in essa contenuta deve essere eseguita. Questo caso sottolinea l’importanza cruciale della tecnica redazionale e della strategia difensiva nel giudizio di Cassazione. Un ricorso non adeguatamente preparato non solo non produce alcun risultato utile, ma espone il condannato a ulteriori conseguenze economiche, aggravando la sua posizione. La decisione evidenzia la funzione di filtro della Suprema Corte, volta a selezionare solo le questioni giuridiche meritevoli di un esame approfondito, sanzionando l’abuso dello strumento processuale.
Cosa significa quando la Cassazione dichiara un ricorso inammissibile?
Significa che il ricorso non viene esaminato nel merito perché manca dei requisiti formali o sostanziali previsti dalla legge. Di conseguenza, la sentenza impugnata diventa definitiva.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso stabilita in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
La Corte di Cassazione ha esaminato le prove del caso?
No. Con una dichiarazione di inammissibilità, la Corte non entra nel merito della vicenda né valuta le prove, ma si ferma a una verifica preliminare sulla correttezza formale e sulla fondatezza dei motivi del ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17356 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17356 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 17/06/1992
avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia la violazione di legge,
relazione all’art. 474 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché la censura risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a
pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo d motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 1), che l’odierno ricorren
avrebbe dovuto contestare specificamente nell’odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta l’omessa applicazione dell’art. 131-
bis cod. pen. è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa
reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si pag. 4 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto
apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 aprile 2025.