Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17356 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17356 Anno 2025
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME,
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia la violazione di legge,
relazione all’art. 474 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché la censura risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a
pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo d motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 1), che l’odierno ricorren
avrebbe dovuto contestare specificamente nell’odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta l’omessa applicazione dell’art. 131-
bis cod. pen. è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa
reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si pag. 4 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto
apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 aprile 2025.