Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di una Recente Ordinanza
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma l’accesso non è automatico. Un’impugnazione deve superare un severo vaglio di ammissibilità. Una recente ordinanza ci offre lo spunto per analizzare le conseguenze di un ricorso inammissibile, che non si limitano alla semplice reiezione, ma comportano precise sanzioni economiche. Comprendere questi meccanismi è fondamentale per chiunque si affacci al mondo della giustizia penale.
I Fatti alla Base della Decisione
Il caso in esame nasce dall’impugnazione di una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Bologna. Un soggetto, ritenendo ingiusta la decisione di secondo grado, ha proposto ricorso per Cassazione al fine di ottenerne l’annullamento. La Suprema Corte è stata quindi chiamata a valutare, in via preliminare, se il ricorso presentato possedesse tutti i requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per poter procedere a un esame nel merito.
La Pronuncia della Suprema Corte: il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una sintetica ma chiara ordinanza, ha posto fine al percorso processuale del ricorrente. Il collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione implica che i giudici non sono entrati nel vivo delle questioni sollevate dall’appellante, ma si sono fermati a un controllo preliminare. L’atto di impugnazione è stato ritenuto non idoneo a provocare un giudizio di legittimità, verosimilmente per vizi procedurali o perché i motivi addotti non rientravano tra quelli consentiti dalla legge per un ricorso in Cassazione.
Le Conseguenze Economiche della Inammissibilità
La conseguenza più diretta e tangibile della declaratoria di inammissibilità è di natura economica. L’ordinanza, infatti, non si è limitata a respingere il ricorso, ma ha condannato il proponente a due distinti pagamenti:
1. Le spese processuali: Il ricorrente è stato obbligato a farsi carico dei costi del procedimento da lui stesso avviato.
2. Una sanzione pecuniaria: È stata disposta la condanna al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa seconda condanna ha una chiara funzione sanzionatoria e deterrente. Serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, che sovraccaricano inutilmente il lavoro della Suprema Corte. La Cassa delle ammende, infatti, è un fondo destinato a finanziare il miglioramento del sistema penitenziario, e questa sanzione rappresenta una sorta di ‘risarcimento’ per aver impegnato risorse giudiziarie senza un valido motivo.
Le Motivazioni
Sebbene l’ordinanza non espliciti nel dettaglio i motivi specifici dell’inammissibilità, possiamo dedurre che la decisione si fondi sull’applicazione rigorosa delle norme del codice di procedura penale che regolano l’accesso al giudizio di legittimità. Il ricorso per Cassazione può essere proposto solo per violazione di legge o per vizi di motivazione logica, non per riesaminare i fatti del processo, compito che spetta ai giudici di primo e secondo grado. Un ricorso inammissibile è spesso tale perché tenta di ottenere una nuova valutazione del merito della vicenda o perché è formulato in modo generico, senza specificare con chiarezza le norme violate o le contraddizioni della sentenza impugnata.
Le Conclusioni
La decisione in commento ribadisce un principio fondamentale: l’impugnazione di una sentenza non è un diritto esercitabile senza limiti. La presentazione di un ricorso in Cassazione deve essere attentamente ponderata da un legale esperto, in grado di valutare la reale sussistenza dei presupposti di legge. In caso contrario, il rischio non è solo quello di vedere confermata la condanna, ma anche di subire ulteriori e significative sanzioni economiche. La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile rappresenta un monito per le parti processuali a non abusare dello strumento dell’impugnazione, preservando così l’efficienza e la funzione nomofilattica della Corte di Cassazione.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Significa che la Corte di Cassazione non esamina il merito delle questioni sollevate, ma respinge l’impugnazione in via preliminare perché priva dei requisiti formali o sostanziali richiesti dalla legge. Di conseguenza, la sentenza del grado precedente diventa definitiva.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso viene condannata a pagare sia le spese del procedimento sia una somma a titolo di sanzione in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata quantificata in tremila euro.
Perché viene imposto un pagamento alla Cassa delle ammende?
Questa sanzione ha una funzione deterrente, volta a scoraggiare la presentazione di impugnazioni infondate o puramente dilatorie. Serve a sanzionare l’abuso dello strumento processuale che impegna inutilmente le risorse della giustizia.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20001 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20001 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 05/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il 17/02/1994
avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
189/RG. 4716
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME la sentenza in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna per il delitto di evasione;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
che il motivo dedotto non è consentiti dalla legge in sede di legittimità in quant
Ritenuto reiterativo ed adeguatamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti giuridici, dall
sentenza impugnata che a pag. 3 ha dato atto degli elementi ritenuti incompatibili con i presupposti della causa di non punibilità di cui alli art. 131-bis cod. pen. in base alla val
abitualità della condotta desunta dalle due condanne precedenti per il medesimo reato;
pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna deliV
Rilevato, ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5/05/2025