Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un’Ordinanza e le Sue Conseguenze Economiche
Quando un procedimento giudiziario arriva all’ultimo grado di giudizio, la Corte di Cassazione, le regole procedurali diventano estremamente rigorose. Un errore formale o una motivazione debole possono portare a una dichiarazione di ricorso inammissibile, una decisione che non solo pone fine alla disputa, ma comporta anche significative conseguenze economiche per chi ha presentato l’appello. Analizziamo un’ordinanza recente per comprendere meglio questo meccanismo.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Catanzaro. L’imputato, tramite il suo difensore, ha cercato di ottenere l’annullamento della decisione di secondo grado, portando le sue ragioni davanti ai giudici di legittimità. La Suprema Corte ha quindi fissato un’udienza per discutere la questione.
La Decisione della Corte di Cassazione e il ricorso inammissibile
All’esito dell’udienza, la Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha emesso un’ordinanza con una decisione netta e definitiva: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa pronuncia significa che i giudici non sono entrati nel merito delle questioni sollevate dal ricorrente, poiché hanno riscontrato un vizio preliminare che impediva l’esame della fondatezza delle sue doglianze. La conseguenza diretta di questa declaratoria è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una cospicua somma alla Cassa delle ammende.
Le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità
La decisione della Corte non si è limitata a chiudere il caso. In applicazione dell’articolo 616 del codice di procedura penale, ha condannato il ricorrente a due tipi di pagamenti:
1. Le spese processuali: i costi relativi all’ultimo grado di giudizio.
2. Una sanzione pecuniaria: una somma di euro tremila da versare alla Cassa delle ammende.
Questa seconda sanzione ha una funzione deterrente, volta a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o presentati senza il rispetto delle forme previste dalla legge, che appesantiscono inutilmente il lavoro della Suprema Corte.
Le Motivazioni
La motivazione alla base della condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria risiede direttamente nella legge. L’articolo 616 del codice di procedura penale stabilisce espressamente che, in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la norma prevede che, in caso di inammissibilità, il ricorrente sia condannato anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. L’entità di tale somma viene determinata discrezionalmente dalla Corte tenendo conto delle ragioni dell’inammissibilità. In questo caso, è stata fissata nella misura di tremila euro. La decisione finale, quindi, non è frutto di una valutazione sul torto o la ragione nel merito, ma è una conseguenza automatica e legale della natura del ricorso presentato.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame offre un importante monito: adire la Corte di Cassazione è un passo che richiede un’attenta valutazione preliminare sulla sussistenza dei presupposti di legge. Un ricorso inammissibile non è solo una sconfitta processuale, ma si traduce in un costo economico certo e talvolta oneroso per il cliente. Questa pronuncia ribadisce il ruolo della Cassazione come giudice della legittimità e non del fatto, e sottolinea come il sistema giudiziario si doti di strumenti per sanzionare l’abuso del processo, proteggendo le proprie risorse da impugnazioni dilatorie o manifestamente infondate.
Cosa accade quando la Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. Il ricorrente viene automaticamente condannato al pagamento delle spese processuali.
Oltre alle spese processuali, ci sono altre sanzioni economiche?
Sì, in caso di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato anche a pagare una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Qual è il fondamento giuridico di queste condanne economiche?
La base legale è l’articolo 616 del codice di procedura penale, che prevede espressamente la condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19971 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19971 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 05/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CARIATI il 15/06/1995
avverso la sentenza del 26/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 154/Rg 4406
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe indicata per il delitto di resistenza;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi meramente riproduttivi di prof di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti
giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità fondati sull’istruttoria dibattimental in primo grado da cui era risultato che l’imputato non si era fermato all’alt e aveva imposto
inseguimento pericoloso nel centro della città per 6 minuti (pag. 1 e 2) senza che rilevino generiche censure circa la valutazione di altri testimoni (non è dato comprendere chi sia il tes
Potenza menzionato dal ricorso) o sulla ritenuta inattendibilità della moglie dell’imputato e teste della difesa COGNOME su cui vi è puntuale e non illogica motivazione (pag.2);
ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l’inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5/05/2025