Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19958 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19958 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 18/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 21/10/1988
avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
il ricorso di NOME COGNOME
Letto che l’unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e
considerato la violazione di legge in relazione alla mancata concessione della circosta
attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., è inammissibile poiché inere trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazion
da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 2
3 della sentenza impugnata sulle ragioni ostative alla concessione dell’invoc circostanza, in considerazione del complessivo danno criminale causato dal Kasm
e del valore dei beni sottratti);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in Roma, il 18/03/2025
Il C nsigliere Estensore