Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19941 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19941 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 18/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a ROSSANO il 18/06/1983
avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
il ricorso di NOME COGNOME
Letto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legg
considerato ed il vizio motivazionale in relazione al giudizio di penale responsabilit
ricorrente (assertivamente fondato sulle sole dichiarazioni delle pp.00
indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vaglia disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perci
scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni alla base della sen impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 6 – 8 della sentenza impugna
sull’attendibilità delle parti offese e sui riscontri estrinseci che corroborato l’attendibilità);
che, peraltro, tale motivo è volto a prefigurare una rivalutazione e
alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legit avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergen
processuali analiticamente valorizzate dai giudici del merito nel corpo d sentenza impugnata;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso in Roma, il 18/03/2025
Il C nsiglier Estensore