Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19935 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19935 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 18/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a COSENZA il 02/08/1972
avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
il ricorso di NOME COGNOME
Letto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge
considerato ed il vizio motivazionale in relazione alla carenza dell’elemento soggettivo del r
di cui all’art. 648 cod’ pen., è del tutto generico in quanto prospetta dedu astratte e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la r
a fronte di una motivazione sufficiente e non illogica e di adeguato esame del deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2 della sent
impugnata);
che l’asserito difetto della motivazione non emerge dalla lettura del
motivazione del provvedimento impugnato che, per contro, appare essere esistente, connotata da lineare e coerente logicità conforme all’esauri
disamina dei dati probatori;
pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con rilevato,
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in Roma, il 18/03/2025
Il Co sigliere Estensore