Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19935 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19935 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a COSENZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
il ricorso di NOME COGNOME;
Letto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge
considerato ed il vizio motivazionale in relazione alla carenza dell’elemento soggettivo del r
di cui all’art. 648 cod’ pen., è del tutto generico in quanto prospetta dedu astratte e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la r
a fronte di una motivazione sufficiente e non illogica e di adeguato esame del deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2 della sent
impugnata);
che l’asserito difetto della motivazione non emerge dalla lettura del
motivazione del provvedimento impugnato che, per contro, appare essere esistente, connotata da lineare e coerente logicità conforme all’esauri
disamina dei dati probatori;
pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con rilevato,
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in Roma, il 18/03/2025
Il Co sigliere COGNOME