Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze della Decisione della Cassazione
L’esito di un procedimento giudiziario può dipendere non solo dal merito delle questioni, ma anche dal corretto rispetto delle regole procedurali. Un esempio emblematico è il caso del ricorso inammissibile, una situazione in cui l’organo giudicante non arriva nemmeno a valutare le ragioni della parte, fermandosi a un vaglio preliminare. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre lo spunto per analizzare le severe conseguenze di questa fattispecie.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale trae origine dall’impugnazione di una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Salerno in data 16 dicembre 2024. Un soggetto, ritenendosi leso dalla decisione dei giudici di secondo grado, ha proposto ricorso dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento. Il caso è stato assegnato alla Settima Sezione Penale, che ha fissato l’udienza per la discussione in data 5 maggio 2025.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Ricorso Inammissibile
Dopo aver dato avviso alle parti e ascoltato la relazione del Consigliere incaricato, la Corte di Cassazione ha emesso la sua decisione. Con una sintetica ma perentoria ordinanza, i giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile. Questa pronuncia ha un significato preciso: la Corte non ha esaminato il merito della questione, ovvero non ha valutato se le doglianze del ricorrente fossero fondate o meno. La decisione si è fermata a un livello precedente, quello della verifica dei requisiti di ammissibilità previsti dalla legge per questo tipo di impugnazione.
Le Motivazioni della Condanna
La dichiarazione di inammissibilità non è una mera formalità, ma produce effetti giuridici ed economici molto concreti. Il provvedimento della Cassazione, infatti, non si è limitato a respingere l’impugnazione, ma ha condannato il ricorrente a subire due conseguenze patrimoniali.
In primo luogo, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, ovvero i costi che lo Stato ha sostenuto per la gestione del procedimento. In secondo luogo, e in aggiunta alle spese, è stato condannato al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria è prevista specificamente dalla legge come deterrente contro la proposizione di ricorsi temerari o palesemente infondati, che impegnano inutilmente le risorse della giustizia. La motivazione di questa condanna risiede quindi direttamente nell’aver presentato un ricorso inammissibile, attivando un meccanismo sanzionatorio automatico previsto dal codice di procedura.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
La decisione in commento ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia, e in particolare al giudizio di legittimità, è un diritto che deve essere esercitato con responsabilità e cognizione tecnica. Un ricorso proposto senza i necessari presupposti di legge non solo non porta al risultato sperato, ma si trasforma in un costo significativo per chi lo promuove. Questo caso sottolinea l’importanza cruciale di affidarsi a un difensore esperto che possa valutare attentamente i presupposti e le probabilità di successo di un’impugnazione, per evitare di incorrere in una declaratoria di inammissibilità e nelle relative sanzioni economiche.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Significa che la Corte non ha esaminato il merito della questione, ovvero le ragioni dell’impugnazione, perché il ricorso stesso mancava dei requisiti di forma o di sostanza previsti dalla legge per poter essere giudicato.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in Cassazione?
La parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria, che in questo caso è stata fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Chi ha preso la decisione finale in questo caso?
La decisione è stata presa dalla Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione con un’ordinanza emessa in data 5 maggio 2025.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19776 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19776 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 05/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a NOCERA INFERIORE il 23/05/1969
avverso la sentenza del 16/12/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
n. 3632/25 Petrosino
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 385 co
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le censure di cui all’unico motivo di ricorso, riguardanti la sussiste
responsabilità per il reato contestato, non risultano essere state previamente ded motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606,
cod. proc. pen., come si evince dall’atto di appello, vertente unicamente sul tr sanzionatorio e, in particolare, sulla concessione delle circostanze attenuanti gener
esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto e sulla applicazione de minimo edittale;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la con
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila i della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/05/2025