Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un’Ordinanza e le Conseguenze Economiche
L’ordinanza in esame, emessa dalla settima sezione penale della Corte di Cassazione, offre un chiaro esempio delle conseguenze di un ricorso inammissibile. Quando un’impugnazione non supera il vaglio preliminare della Suprema Corte, le ripercussioni per il ricorrente non si limitano alla conferma della decisione precedente, ma si estendono anche a significative sanzioni economiche. Analizziamo questo caso per comprendere meglio la dinamica processuale e le sue implicazioni pratiche.
Il Percorso Giudiziario: Dal GIP alla Cassazione
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza emessa in data 22 ottobre 2024 dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di Torre Annunziata. Sentendosi leso dalla decisione del giudice di primo grado, il soggetto ha deciso di adire direttamente la Corte di Cassazione, l’organo supremo della giurisdizione italiana, per far valere le proprie ragioni.
Tuttavia, il percorso in Cassazione non è sempre garantito. La Corte, prima di esaminare il merito delle questioni sollevate, effettua un controllo preliminare sulla validità formale e sostanziale del ricorso stesso.
La Decisione della Corte: Un Ricorso Inammissibile e le Sue Conseguenze
La Corte di Cassazione, nella camera di consiglio del 9 maggio 2025, ha emesso una decisione netta e perentoria: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa statuizione ha impedito ai giudici di entrare nel vivo delle argomentazioni difensive. La conseguenza più diretta è che la sentenza del GIP è diventata definitiva.
Oltre a ciò, la Corte ha condannato il ricorrente a sostenere due oneri finanziari:
1. Il pagamento delle spese processuali: i costi che lo Stato ha sostenuto per la gestione del procedimento.
2. Il versamento di una somma di € 3.000,00: questa cifra è destinata alla Cassa delle ammende, un fondo utilizzato per finanziare progetti di reinserimento per i detenuti.
Questa doppia condanna economica funge da deterrente contro la proposizione di ricorsi presentati senza i presupposti richiesti dalla legge.
Le Motivazioni dietro un Ricorso Inammissibile
L’ordinanza, per la sua natura sintetica, non esplicita i motivi specifici dell’inammissibilità. Tuttavia, nella prassi della procedura penale, un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile per diverse ragioni. Tra le più comuni vi sono la mancanza di motivi specifici (il ricorso è generico e non critica puntualmente la decisione impugnata), la proposizione di questioni di fatto che sono precluse al giudice di legittimità (che può valutare solo errori di diritto), o il mancato rispetto dei termini perentori per la presentazione.
La declaratoria di inammissibilità, quindi, non è un giudizio sulla colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma una valutazione tecnica sulla correttezza dell’atto di impugnazione. La condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria rappresenta la conseguenza di aver azionato inutilmente la complessa macchina giudiziaria della Suprema Corte.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
La decisione della Cassazione ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia deve essere esercitato con responsabilità e nel rispetto delle regole procedurali. Un ricorso inammissibile non solo non porta al risultato sperato, ma genera costi aggiuntivi significativi per il proponente. Questa ordinanza serve da monito sull’importanza di affidarsi a una difesa tecnica competente, in grado di valutare attentamente i presupposti e le effettive possibilità di successo di un’impugnazione prima di presentarla, specialmente davanti alla Corte di Cassazione, dove i requisiti di ammissibilità sono particolarmente rigorosi.
Qual è stata la decisione della Corte di Cassazione nel caso specifico?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza quindi esaminare il merito della questione. Di conseguenza, ha confermato la validità della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Cosa significa che un ricorso è “inammissibile”?
Significa che l’impugnazione non possiede i requisiti formali o sostanziali richiesti dalla legge per poter essere esaminata nel merito dal giudice. Le ragioni possono includere la presentazione fuori termine, la genericità dei motivi o la proposizione di questioni non consentite in quella sede.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19595 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19595 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a FAVRIA il 06/04/1963
avverso la sentenza del 22/10/2024 del GIP TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
(dato avviso alle parti – T
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il ricorso di NOME COGNOME che deduce il vizio di motivazione in relazio all’assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. avverso sentenza di
applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., è
inammissibile proposto al di fuori dei casi espressamente previsti dall’art. 448, comma
2-bis, cod. proc. pen., che consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa
ex art. 444
cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica de
e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza: ipotesi, queste, che certamente esula dalla vicenda in esame;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisand assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186
del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000
euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2025.