Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19527 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19527 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LA COGNOME NOME nato a PALERMO il 14/04/1993
avverso la sentenza del 01/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui, da un lato, genericamente
si evocano presunte carenze motivazionali senza precisare quali sarebbero effettivamente le doglianze avanzate con i motivi d’appello trascurate dalla Corte
territoriale, e dall’altro lato si rivendica un inesistente diritto al minimo della pena, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, non essendo
connotato dai requisiti richiesti, a pena di inammissibilità del ricorso, dall’art. 581, comma 1, cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza
impugnata logicamente corretta (si vedano le pagg. 1 e 2 della impugnata sentenza), non indica con puntualità e concreta specificità le ragioni di diritto e gli
elementi di fatto che sono alla base della censura formulata, e non risulta scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base del
decisum, non
consentendo così al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 15 aprile 2025.