Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19512 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19512 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a LIVORNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/12/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata ritenuto che
applicazione delle circostanze attenuanti generiche nonché l’eccessività della pena inflitta, oltre non connotato dai requisiti richiesti, a pena di inammissibilità del
ricorso, dall’ art. 581, comma 1, cod. proc. pen., in quanto privo di concreta specificità, è manifestamente infondato, a fronte di una congrua motivazione posta
a base del diniego dai giudici di appello, che hanno fatto corretta applicazione dei consolidati principi affermati da questa Corte (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021,
COGNOME, Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv.
270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610), secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere
legittimamente giustificato anche con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo (si veda pag. 4 della impugnata sentenza, ove si è evidenziata l’assenza
di resipiscenza, la mancanza di una volontà risarcitoria o anche solo conciliativa nei confronti della persona offesa);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 15 aprile 2025
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