Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19512 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19512 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a LIVORNO il 28/01/1982
avverso la sentenza del 09/12/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata ritenuto che
applicazione delle circostanze attenuanti generiche nonché l’eccessività della pena inflitta, oltre non connotato dai requisiti richiesti, a pena di inammissibilità del
ricorso, dall’ art. 581, comma 1, cod. proc. pen., in quanto privo di concreta specificità, è manifestamente infondato, a fronte di una congrua motivazione posta
a base del diniego dai giudici di appello, che hanno fatto corretta applicazione dei consolidati principi affermati da questa Corte (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021,
COGNOME Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv.
270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610), secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere
legittimamente giustificato anche con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo (si veda pag. 4 della impugnata sentenza, ove si è evidenziata l’assenza
di resipiscenza, la mancanza di una volontà risarcitoria o anche solo conciliativa nei confronti della persona offesa);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 15 aprile 2025
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