Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21159 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21159 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a MILANO il 31/07/1974
avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta vizio
di motivazione in ordine alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato. La Corte di appello
(pagg. 5-6 della sentenza impugnata) ha motivato il diniego della diminuente in modo congruo e senza alcuna illogicità ed al riguardo ha affermato che il banco
bar oggetto di appropriazione indebita aveva un valore economico di 1.500,00
euro e che la condotta di reato aveva anche impedito alla persona offesa di far fruttare detto bene, cedendolo in godimento a terzi, dietro corrispettivo, così
applicando correttamente l’orientamento costante di legittimità secondo cui, ai fini della attenuante prevista dall’art. 62 n. 4 cod. pen., occorre innanzitutto
considerare il danno in sé, da valutarsi in relazione al valore della cosa, che deve essere non solo lieve, ma di rilevanza minima e di entità quasi trascurabile.
Si tratta di un accertamento rimesso al giudice di merito che, in quanto immune da vizi logico-giuridici, come nella specie, non è censurabile in sede di
legittimità.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 15 aprile 2025
La Presidente