Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21149 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21149 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 15/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 20/06/1991
avverso la sentenza del 13/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
considerato che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale in
relazione al diniego della circostanza attenuante del fatto di lieve entità in riferimento all’art. 628 cod. pen. (così come modificato dalla sent. della Corte
costituzionale n. 86 del 2024) e la mancata considerazione del valore modesto della merce sottratta ai fini della concessione, sono indeducibili poiché riproduttivi
di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scanditi da analisi critica del
argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata sulle ragioni per cui la Corte territoriale ha
ritenuto insussistente la attenuante di conio pretorio, pur riconoscendo la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, oltre alle attenuanti
generiche, in considerazione delle modalità violente della condotta che hanno indotto ad escluderne la lieve offensività);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 15/04/2025
Il C nsiglier Estensore
La Presidente