Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20783 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20783 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 14/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a MARINA DI GIOIOSA IONICA il 16/02/1963
avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di
Appello di Reggio Calabria che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui agli artt. 110, 624, commi 1 e 2, 625, comma 1, nn. 2) e 7), cod.
pen.;
Considerato che il primo ed unico motivo – con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’affermazione della penale
responsabilità – è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto
dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; la motivazione della sentenza
impugnata (cfr. pag. 8) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen., avendo il giudice
esplicitato che la condotta incriminata consisteva nell’impossessarsi di energia elettrica in mancanza di contratto di fornitura e/o regolare contabilizzazione dei
consumi e valutato non solo l’adibizione ad abitazione da parte di tutti gli imputati ma anche la consapevolezza di costoro alla partecipazione al fatto contestato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 maggio 2025 Il g6iTere GLYPH ensore GLYPH
Il Presidente