Ricorso Inammissibile: La Cassazione Conferma la Decisione e Condanna alle Spese
Quando si impugna un provvedimento giudiziario, è fondamentale rispettare precisi requisiti formali e sostanziali. Se ciò non avviene, il rischio è che l’impugnazione venga bloccata sul nascere, con un esito di ricorso inammissibile. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio delle conseguenze di tale esito, che non si limitano alla mancata revisione del caso, ma includono anche significative sanzioni economiche. Vediamo nel dettaglio cosa è successo.
Il Caso in Esame: Un Appello Contro l’Ordinanza del Tribunale di Sorveglianza
La vicenda ha origine dal ricorso presentato da un individuo avverso un’ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Roma in data 12 febbraio 2025. Il ricorrente, non soddisfatto della decisione del tribunale di prima istanza, ha deciso di portare il caso davanti alla Corte di Cassazione, il massimo organo della giustizia italiana.
Tuttavia, l’appello non ha superato il primo e fondamentale vaglio della Corte, quello relativo alla sua ammissibilità.
La Decisione della Corte: La Dichiarazione di Ricorso Inammissibile
Con l’ordinanza del 8 maggio 2025, la settima sezione penale della Corte di Cassazione ha posto fine al percorso legale del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. Questo significa che i giudici non sono entrati nel merito delle questioni sollevate, ma si sono fermati a una valutazione preliminare. Evidentemente, l’atto di impugnazione mancava dei presupposti richiesti dalla legge per poter essere esaminato.
La conseguenza diretta di questa declaratoria è stata duplice e pesante dal punto di vista economico per il ricorrente. La Corte lo ha infatti condannato al pagamento di due voci di spesa:
1. Le spese processuali, ovvero i costi legati al procedimento giudiziario appena concluso.
2. Una somma di tremila euro da versare in favore della Cassa delle ammende, un fondo statale destinato a progetti di riabilitazione nel sistema penitenziario.
Le Motivazioni
Il testo dell’ordinanza è molto sintetico, come spesso accade nei casi di inammissibilità. La Corte afferma che “Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile”. Questa formula indica che, all’esito della relazione svolta dal Consigliere e dell’analisi degli atti, sono emerse delle criticità insanabili nell’atto di impugnazione. Sebbene non esplicitate nel dettaglio nel breve provvedimento, le ragioni di inammissibilità possono essere molteplici, come la tardività del ricorso, la mancanza di motivi specifici, la non conformità dell’atto ai requisiti di legge, o il fatto che i motivi proposti non rientrino tra quelli che possono essere fatti valere in Cassazione.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro ordinamento: l’accesso alla giustizia e il diritto di impugnazione devono essere esercitati secondo regole precise. Un ricorso inammissibile non è solo un’occasione persa per far valere le proprie ragioni, ma comporta anche conseguenze economiche dirette e non trascurabili. La condanna al pagamento delle spese e della sanzione a favore della Cassa delle ammende serve da deterrente contro la presentazione di appelli temerari o redatti senza la dovuta perizia tecnica, garantendo che le risorse della giustizia siano impiegate per esaminare casi che abbiano un fondamento giuridico solido.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Significa che la Corte non esamina il merito della questione, ma respinge l’impugnazione perché non rispetta i requisiti formali o sostanziali previsti dalla legge.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
Come stabilito in questo caso, la parte che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questa vicenda pari a tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
La Corte ha valutato le ragioni del ricorrente nel merito?
No, la dichiarazione di inammissibilità impedisce ai giudici di entrare nel merito delle questioni sollevate. La decisione si basa su una valutazione preliminare dei requisiti del ricorso stesso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20737 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20737 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TREVISO il 02/08/1988
avverso l’ordinanza del 12/02/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza in data 12 febbraio 2025, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto l’istanza di NOME
COGNOME, volta ad ottenere le misure alternative della detenzione domiciliare o dell’affidamento in prova;
Ritenuto che i motivi di censura attengono al merito della decisione e propongono una valutazione alternativa degli elementi, compiutamente esaminati
dal Tribunale di sorveglianza e valutati con percorso logico immune da fratture nella motivazione posta a fondamento del provvedimento impugnato;
che sono state congruamente valorizzate le condotte pregresse del condannato, già ammesso a provvedimenti di clemenza e a misure alternative, a
seguito delle quale ha continuato a delinquere, mostrandosi inaffidabile rispetto alla necessaria prognosi sul suo futuro comportamento, tanto più che lo stesso
non svolge alcuna attività lavorativa, occupa abusivamente un immobile e non offre elementi idonei a delineare per sé valide prospettive rieducative;
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08 maggio 2025
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