Ricorso inammissibile: la Cassazione conferma e condanna alle spese
Quando si impugna una sentenza, è fondamentale rispettare precise regole procedurali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre lo spunto per analizzare il concetto di ricorso inammissibile e le sue pesanti conseguenze. In questo caso, il tentativo di contestare una decisione della Corte d’Appello si è concluso non solo con un nulla di fatto, ma anche con una condanna economica per il ricorrente. Vediamo nel dettaglio cosa è successo e quali principi possiamo trarne.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione da un individuo, avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Messina in data 13 dicembre 2024. Il ricorrente, tramite i suoi legali, ha cercato di ottenere l’annullamento o la riforma della decisione di secondo grado, portando le proprie ragioni dinanzi alla Suprema Corte, il più alto grado di giudizio del nostro ordinamento.
La Decisione della Corte: Focus sul ricorso inammissibile
Con ordinanza del 26 maggio 2025, la Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha posto fine al percorso giudiziario del ricorrente in modo netto. I giudici supremi hanno dichiarato il ricorso inammissibile.
Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate dall’appellante, ovvero non valuta se le sue lamentele fossero fondate o meno. La declaratoria di inammissibilità è una pronuncia pregiudiziale di rito: l’atto di impugnazione è stato respinto perché carente dei requisiti minimi, formali o sostanziali, che la legge impone per poter essere esaminato.
Le Conseguenze della Pronuncia
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato due conseguenze dirette e significative per il ricorrente:
1. Condanna alle spese processuali: Il ricorrente è stato obbligato a rimborsare i costi del procedimento dinanzi alla Cassazione.
2. Sanzione pecuniaria: È stata disposta la condanna al pagamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Si tratta di una sanzione prevista dalla legge per scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario.
Le Motivazioni
L’ordinanza in esame è molto sintetica e non esplicita le ragioni specifiche che hanno portato alla declaratoria di inammissibilità. Tuttavia, in ambito penale, un ricorso in Cassazione è generalmente considerato inammissibile per diverse cause, tra cui:
* Vizi di forma: Mancanza di elementi essenziali nell’atto di ricorso, come la chiara esposizione dei motivi o l’indicazione delle norme violate.
* Motivi non consentiti: Quando il ricorrente chiede alla Cassazione una nuova valutazione dei fatti o delle prove, un compito che spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado (Giudici di merito). La Cassazione è infatti giudice di legittimità, cioè valuta solo la corretta applicazione della legge.
* Aspecificità dei motivi: I motivi di ricorso sono esposti in modo generico, vago o astratto, senza un confronto critico e puntuale con le argomentazioni della sentenza impugnata.
* Tardività: Il ricorso è stato presentato oltre i termini perentori stabiliti dalla legge.
Con molta probabilità, il ricorso in questione rientrava in una di queste casistiche, spingendo la Corte a una decisione di puro rito.
Le Conclusioni
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia, specialmente in sede di legittimità, deve avvenire nel rigoroso rispetto delle regole procedurali. Un ricorso inammissibile non solo rende vano il tentativo di ottenere una revisione della sentenza, ma comporta anche conseguenze economiche rilevanti. La condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende funge da deterrente contro impugnazioni superficiali o pretestuose. Per i cittadini e i loro difensori, ciò sottolinea l’importanza di valutare attentamente i presupposti e la fondatezza di un ricorso in Cassazione, al fine di evitare che un’azione legale si trasformi in un ulteriore aggravio economico e nella cristallizzazione definitiva della sentenza sfavorevole.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Significa che la Corte di Cassazione non ha esaminato il merito della questione perché l’atto di impugnazione non rispettava i requisiti formali o sostanziali previsti dalla legge.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso 3.000 euro, a favore della Cassa delle ammende.
Cosa succede alla sentenza impugnata dopo la dichiarazione di inammissibilità?
La sentenza emessa dal giudice precedente, in questo caso la Corte d’Appello di Messina, diventa definitiva e non può più essere contestata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22243 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22243 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 08/12/1985
avverso la sentenza del 13/12/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata visto il ricorso di NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo con cui si deduce l’insussistenza del delitto di cui all’art. 391-ter
pen. è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello evidenziato come l’oggetto attribuito al ricorrente fosse un apparato cellulare ed in quanto tale costituente “apparecc
telefonico” di cui all’art. 391-ter cod. pen.. essendo inconferente che lo stesso fosse priv batteria e scheda SIM; che la giurisprudenza citata dalla difesa onde confutare l’integrazione d
reato (di fa espresso richiamo alla sentenza della Sez. 6, n. 42941 del 11/09/2024, Collalunga,
Rv. 287262 – 01) è riferibile ad ipotesi, tutt’altro che sovrapponibile, in cui l’oggetto int nella struttura carceraria era costituito dalla sola scheda SIM, non certo costituente “apparecch
telefonico”;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/05/2025.