Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze della Decisione della Cassazione
Quando un procedimento legale arriva all’ultimo grado di giudizio, la Corte di Cassazione, ogni dettaglio procedurale assume un’importanza cruciale. Una recente ordinanza della Suprema Corte illustra perfettamente le conseguenze di un ricorso inammissibile, una decisione che impedisce l’esame nel merito della questione e comporta sanzioni economiche per il ricorrente. Questo articolo analizza il caso, spiegando perché un’impugnazione può essere rigettata per motivi procedurali e quali sono gli effetti pratici di tale pronuncia.
Il Caso in Esame: un Appello Rigettato in Partenza
La vicenda trae origine dalla decisione di un individuo di impugnare una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Catania. Il soggetto ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, l’organo giurisdizionale di ultima istanza nel nostro ordinamento, con l’obiettivo di ottenere una revisione del giudizio precedente. Tuttavia, la Settima Sezione Penale della Suprema Corte, dopo aver ricevuto il ricorso e dato avviso alle parti, ha proceduto a una valutazione preliminare della sua ammissibilità.
La Decisione della Suprema Corte e le ragioni di un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una sintetica ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa statuizione ha un significato ben preciso: i giudici non sono entrati nel merito della vicenda, ovvero non hanno valutato se le richieste del ricorrente fossero fondate o meno. La decisione si è fermata a un livello precedente, quello procedurale.
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando manca di uno dei requisiti previsti dalla legge. Le cause possono essere molteplici: la presentazione fuori dai termini, la mancanza di motivi specifici di impugnazione, l’assenza di un interesse ad agire, o il tentativo di sollevare questioni di fatto che non possono essere riesaminate in sede di legittimità. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che l’impugnazione non superasse questo vaglio preliminare.
Le Motivazioni
Le motivazioni alla base dell’ordinanza, sebbene espresse in modo conciso come spesso accade in queste decisioni procedurali, si fondano sulla constatazione che il ricorso non era idoneo a proseguire. La Corte ha rilevato che, per le caratteristiche dell’atto presentato, esso doveva essere dichiarato inammissibile. Tale decisione preclude qualsiasi ulteriore discussione sulle questioni di fondo sollevate dal ricorrente, rendendo definitiva la sentenza impugnata della Corte d’Appello.
Le Conclusioni
La conseguenza più tangibile della dichiarazione di inammissibilità è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Oltre a ciò, la Corte ha inflitto una sanzione pecuniaria, condannando l’appellante a versare la somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione ha una duplice funzione: da un lato, risarcire l’amministrazione della giustizia per aver dovuto gestire un ricorso non valido; dall’altro, fungere da deterrente contro la presentazione di appelli temerari o palesemente infondati. Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia deve essere esercitato con responsabilità e nel rispetto rigoroso delle norme procedurali.
Cosa succede quando la Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. La sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Qual è la funzione della condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende?
Questa condanna ha una funzione sanzionatoria e deterrente. Serve a penalizzare chi attiva inutilmente il sistema giudiziario con ricorsi che non rispettano i requisiti di legge e a scoraggiare la presentazione di impugnazioni infondate o dilatorie.
La dichiarazione di inammissibilità significa che il ricorrente è colpevole?
La dichiarazione di inammissibilità è una decisione puramente procedurale e non riguarda la colpevolezza o l’innocenza del ricorrente. Essa significa semplicemente che il ricorso non poteva essere esaminato nel merito, e di conseguenza la decisione del giudice precedente (in questo caso, la Corte d’Appello) diventa definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22221 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22221 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CATANIA il 16/08/1978
avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata visto il ricorso di Riela Lorenzo;
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si deduce l’insussistenza del reato su
presupposto che le risultanze probatorie non sarebbero state adeguatamente ‘apprezzate è
generico, là dove il ricorrente fa riferimento alla capacità di intendere e di volere, senza decl la stessa rispetto all’accusa ed alla motivazione resa sul punto dalla Corte territoriale ch
evidenziato come le emergenze escludessero che le problematiche e le cure farmacologiche potessero aver inciso sulla capacità di sentire il suono del campanello all’atto del contro
regolarmente effettuato nelle precedenti occasioni;
rilevato che riproduttivo di identica censura risulta il secondo motivo in merito al mancato
riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., avendo la Corte appello evidenziato l’abitualità della condotta a causa di una ulteriore evasione in epoca prossim
a quella oggetto del giudizio e di ulteriori condanne in ordine a medesimo reato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/05/2025.