Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22195 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22195 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 28/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 19/11/2000
avverso la sentenza del 25/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto:
–che la Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 25/06/2024, ha confermato la sentenza del Tribunale della medesima città del 20/07/2021 di condanna di NOME COGNOME per il
reato di cui agli artt. 110, 73, comma d.P.R. 309 del 1990 per aver detenuto, trasportat ceduto sostanze stupefacenti del tipo cocaina e ftasiiish;
–che l’imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo con un unico motivo violazione di legge per insussistenza dell’ipotesi delittuosa del concorso di persone nel reato contes
posto che, alcun elemento sarebbe emerso a sostegno dell’ipotesi concorsuale, se non il fatt che entrambi i ricorrenti fossero all’interno dello stesso parco cittadino ed entrambi aves
della sostanza stupefacente;
–che il ricorso è inammissibile perché, oltre ad essere impostato in termini del tutto ipot generici e ad essere una doglianza identica a quella devoluta con il primo motivo di appel
appare comunque volto, in contrasto con i principi più volti affermati da questa Corte (cfr
2, n. 23419 del 23/05/2007, dep. P.G. in proc. COGNOME, Rv. 236893), a pretendere una rilett degli elementi probatori già correttamente e logicamente valutati dal giudice d’appello che, punto, ha ritenuto che i movimenti dei due imputati, osservati dalla P.G., sono s assolutamente sintomatici di una comunione di attività e di intenti, tenuto anche conto del f che i due avessero involucri di sostanza “analoghi” anche per le stesso grado di purezza dell’identica sostanza;
–che tale motivazione, in quanto logica ed esaustiva, non è qui sindacabile;
–che il ricorso, conseguentemente, va dichiarato inammissibile;
–che, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità – non pote escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 1 segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila;
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente a! pagamento delle spese processuali della somma di curo tremila in favors2defla ‘CaSSa delle ammende.
Così deliberato in Roma, nella camera di considiie de? 28 febbraio 2025
Ii Consigliere estensore
I! Presidente
NOME