Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22185 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22185 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 28/02/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a NAPOLI il 01/05/1997 COGNOME nato a NAPOLI il 26/08/1963
avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto:
–che la Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza del 04/04/2024, ha parzialment riformato, in punto di trattamento sanzionatorio, la sentenza del 22/11/2023 del Gip
Tribunale di Chieti, di condanna di COGNOME NOME e COGNOME NOME per il delitto di agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 1 e comma 4, del d.P.R. 309 del 1990, confermando la pena
nei confronti di COGNOME NOME in anni due, mesi dieci di reclusione ed euro 14.000 di mul e rideterminando la pena nei confronti nei confronti di
ttuestultimolin reclusione ed euro 20.000,00 di multa;
–che gli imputati hanno proposto due distinti ricorsi per cassazione, proponendo entrambi
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un unico rnotivp cpn il quale’COGNOME ha dedotto la manifesta illogicità della motiv9zio
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ordine jlJrichiesta di riduzione della pena e II revoca delle pene accessorie,- Cozzoli mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen.
–che, che il motivo dedotto da COGNOME è inammissibile posto che, ne,lla, specie la Cor territoriale ha messo in evidenza, con motivazione insindacabile, i criteri correttamente ado
per la quantificazione della pena che hanno condotto il giudice, nell’esercizio del potere ex
art
133 cod. pen., a ritenere congrua la pena irrogata dal Tribunale tenuto conto delle modali dell’azione, del contributo concorsuale fornito dall’imputato alla commissione del rea dell’intensità dell’elemento psicologico e delle caratteristiche soggettive degli autori;
–che, altrettanto congrua appare la durata delle pene accessorie, avendo gli imputat commesso il fatto avvalendosi dell’uso di autovetture;
–che, inammissibile è anche il motivo di ricorso proposto da COGNOME posto che la Corte d appello ha condruamente motivato in ordine al mancató riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche tenuto conto delle modalità della condotta e della personalità negati dell’imputato;
–che i ricorsi, conseguentemente, devono essere dichiarati inammissibili;
–che, a norma dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – non poten escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti ( Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di eur tremila ciascuno;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processu e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025
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anni quattro, mesi due di