Ricorso inammissibile: le conseguenze economiche secondo la Cassazione
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma è un passo che va ponderato con attenzione. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci ricorda che un ricorso inammissibile non solo non viene esaminato nel merito, ma comporta anche precise conseguenze economiche per chi lo propone. Vediamo insieme cosa è successo e quali lezioni possiamo trarne.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Palermo in data 20 marzo 2024. Un soggetto, sentendosi leso da tale decisione, ha deciso di presentare ricorso presso la Corte di Cassazione per ottenerne l’annullamento. Il caso è stato assegnato alla Settima Sezione Penale della Suprema Corte.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
Con un’ordinanza emessa il 21 febbraio 2025, la Corte di Cassazione ha posto fine al percorso giudiziario del ricorrente in modo netto e definitivo. I giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile.
Questa statuizione significa che la Corte non è nemmeno entrata nel merito delle questioni sollevate. In pratica, l’impugnazione presentava vizi talmente evidenti da non poter essere neppure discussa. Ma la decisione non si è fermata qui, prevedendo conseguenze tangibili per il ricorrente.
Le conseguenze della declaratoria di inammissibilità
La Corte ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Si tratta di una sanzione pecuniaria che ha lo scopo di disincentivare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o proposti senza il rispetto delle regole procedurali.
Le Motivazioni
L’ordinanza in esame è molto sintetica e non esplicita le ragioni specifiche dell’inammissibilità. Tuttavia, possiamo dedurre il principio generale. Un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile per molteplici motivi, come la tardività della sua presentazione, la genericità dei motivi, o perché si contestano valutazioni di fatto che sono di esclusiva competenza dei giudici di merito e non del giudice di legittimità.
La motivazione della condanna economica, invece, è chiara: sanzionare l’abuso dello strumento processuale. Presentare un ricorso senza i presupposti di legge impegna inutilmente la macchina della giustizia, sottraendo tempo e risorse a casi che meritano un’analisi approfondita.
Le Conclusioni
Le implicazioni pratiche di questa decisione sono importanti. Chi intende rivolgersi alla Corte di Cassazione deve essere consapevole che non si tratta di un terzo grado di giudizio nel merito. Il ricorso deve basarsi su precise violazioni di legge e non può essere un tentativo di rimettere in discussione l’intera vicenda. La declaratoria di ricorso inammissibile non è un’eventualità remota, ma una concreta possibilità con serie ripercussioni economiche. L’ordinanza serve da monito: prima di impugnare una sentenza, è fondamentale una valutazione legale rigorosa sulla reale sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge, per evitare di incorrere in condanne che aggravano ulteriormente la propria posizione.
Cosa significa che un ricorso è dichiarato inammissibile?
Significa che la Corte non esamina le ragioni e gli argomenti del ricorso, perché questo manca dei requisiti formali o sostanziali richiesti dalla legge per essere giudicato.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Come stabilito in questa ordinanza, la parte che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, in questo caso fissata in 3.000 euro.
Perché il ricorrente deve pagare una somma alla Cassa delle ammende?
Si tratta di una sanzione pecuniaria prevista dalla legge per scoraggiare la presentazione di ricorsi infondati, dilatori o che non rispettano le regole procedurali, così da non sovraccaricare inutilmente il sistema giudiziario.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22149 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22149 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il 04/09/1982
avverso la sentenza del 20/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
t
R.G. n. 34783/2024
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione);
Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, ai mancato riconosc della causa di non punibilità prevista dall’art. 131 bis cod. pen., alla mancata rinnovazio
appello della istruttoria dibattimentale;
Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure adeguatamente valutate dai Giudici di merito, e, dall’altra, perché obiettivamente gener
rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell
Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 febbraio 2025.