Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21974 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21974 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOMECUI COGNOME nato il 27/06/1999
avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
nn
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
ritenuto che l’unico motivo di ricorso che denuncia vizio di omessa motivazione sulla
misura dell’aumento di pena per la continuazione fra reati è manifestamente infondato;
che i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione della regola di giudizi
secondo la quale in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche
calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite
(Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269), dovendosi precisare che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato
all’entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispett il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati
risultino rispettati i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen. e che non si sia o surrettiziamente un cumulo materiale di pene;
chAtale onere argomentativo è stato, pertanto, implicitamente assolto (si veda, in particolare, pag. 13 della sentenza impugnata) in presenza di minimi aumenti di pena praticati in relazione alla misura della pena base;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 6 maggio 2025
Il Consigliere COGNOME
Il Presidente