Ricorso Inammissibile: Analisi di una Decisione della Cassazione
L’esito di un procedimento giudiziario può essere deciso non solo nel merito, ma anche da aspetti puramente procedurali. Un esempio emblematico è la dichiarazione di ricorso inammissibile, una decisione che impedisce l’esame della questione e comporta conseguenze economiche significative per chi impugna. Analizziamo una recente ordinanza della Corte di Cassazione che illustra perfettamente questo principio.
Il Contesto del Caso
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Venezia. L’appellante, tramite i suoi legali, ha cercato di ottenere una revisione della decisione di secondo grado, portando il caso davanti alla massima istanza della giurisdizione penale. Tuttavia, il percorso del ricorso si è interrotto bruscamente.
La Decisione della Corte di Cassazione
Con una sintetica ma perentoria ordinanza, la Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle argomentazioni difensive, ovvero non valuta se le ragioni dell’appellante fossero fondate o meno. La declaratoria di inammissibilità è una statuizione di rito che blocca l’esame del ricorso a monte, a causa di vizi che possono riguardare, ad esempio, i termini di presentazione, la specificità dei motivi o la legittimazione a ricorrere.
Conseguenze Economiche del Ricorso Inammissibile
La declaratoria di ricorso inammissibile non è priva di conseguenze. Al contrario, l’ordinanza ha condannato il ricorrente a due pagamenti distinti:
1. Spese processuali: Il ricorrente deve farsi carico di tutti i costi generati dalla sua impugnazione.
2. Somma in favore della Cassa delle ammende: È stata disposta una condanna al pagamento di tremila euro. Questa non è un risarcimento, ma una sanzione pecuniaria prevista dalla legge per scoraggiare ricorsi presentati senza i presupposti formali richiesti, che gravano inutilmente sul sistema giudiziario.
Le Motivazioni della Decisione
Sebbene l’ordinanza in esame non espliciti i motivi specifici dell’inammissibilità, la decisione si fonda sui principi generali del codice di procedura penale. Un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile quando manca di uno dei requisiti essenziali previsti dalla legge. Le cause più comuni includono la presentazione fuori termine, la mancanza di motivi specifici e pertinenti, o l’impugnazione di un provvedimento non ricorribile in Cassazione. La condanna alle spese e alla sanzione a favore della Cassa delle ammende è una conseguenza automatica prevista dal legislatore per sanzionare l’abuso dello strumento processuale e l’inutile dispendio di risorse giudiziarie.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia, e in particolare al giudizio di legittimità, è subordinato al rigoroso rispetto delle regole procedurali. Un ricorso inammissibile non solo rende definitiva la sentenza impugnata, ma espone il ricorrente a conseguenze economiche rilevanti. La decisione sottolinea l’importanza di affidarsi a una difesa tecnica esperta, capace di valutare attentamente i presupposti di ammissibilità di un’impugnazione prima di presentarla, al fine di evitare esiti sfavorevoli e costi aggiuntivi.
Cosa significa quando la Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile?
Significa che il ricorso viene respinto per motivi procedurali o di forma, senza che la Corte esamini il merito della questione. La sentenza impugnata diventa così definitiva.
Perché il ricorrente è stato condannato a pagare 3.000 euro alla Cassa delle ammende?
Questa è una sanzione pecuniaria prevista dalla legge come conseguenza diretta della dichiarazione di inammissibilità del ricorso in ambito penale. Ha lo scopo di sanzionare l’uso improprio dello strumento processuale e di scoraggiare appelli infondati o presentati in modo errato.
La decisione della Cassazione spiega le ragioni specifiche dell’inammissibilità?
No, l’ordinanza fornita si limita a dichiarare il ricorso inammissibile e a statuire sulle conseguenze economiche, senza entrare nel dettaglio dei vizi procedurali che hanno portato a tale decisione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21971 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21971 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME (CUI: CODICE_FISCALE) nato il 01/06/2004
avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge e carenza di
motivazione con particolare riferimento all’assenza di riferimenti in merito ad eventuali cause di non punibilità, l’eccessività della pena e l’erronea qualificazione del fatto,
generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata
logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il
proprio sindacato;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 6 maggio 2025
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Il Consigliere COGNOME
Il Presidente