Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21749 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21749 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ISOLA DI CAPO RIZZUTO il 27/10/1963
avverso la sentenza del 12/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME COGNOME e la memoria presentata nel suo
interesse;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso con cui si deduce violazione delle norme
in tema di prescrizione poiché la Corte ha erroneamente ha effettuato il calcolo del termine per la prescrizione per il reato di tentata estorsione ascritto all’imputato
al capo B della rubrica, computando anche la sospensione di 63 giorni per l’epidemia Covid, che non si applicherebbe nel caso in esame non essendo
intervenuta attività processuale che avrebbe dovuto svolgersi nel periodo di sospensione;
che il ricorso è manifestamente infondato poiché, anche a prescindere da eventuali sospensioni, il reato di tentata estorsione consumato sino al 6/5/2017 si
estingue in 8 anni e 4 mesi che decorrono alla data del 6/9/2025, sicchè non si
è ancora prescritto;
che la manifesta infondatezza del ricorso determinando la sua inammissibilità
preclude la possibilità di rilevare eventuali cause estintive che si siano venute a maturazione dopo la pronuncia della sentenza di appello
rilevato, pertanto, che va pronunziata condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 23 maggio 2025.