Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21640 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21640 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale NOME era stato condannato per il reato di cui all’art.
497
-ter cod. pen.;
– che, avverso detta sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore;
– che il ricorrente, con il primo motivo di ricorso, ha articolato alcune censure che s all’evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effett
dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al d dell’allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 21626
n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24
24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile da tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata;
– che il secondo motivo di ricorso prospetta questioni non consentite nel giudizio d legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che per la consolidata giurisprudenza
di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, Sentenza n
43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269), nel motivare il diniego delle attenuanti generic
è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti de o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso di specie (cfr. pagina 4 della sentenza impugnata)
– che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente a pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 14 maggio 2025
Il Consigliere estensore