Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21470 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21470 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a ROMA il 03/05/1979
avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da NOMECOGNOME ritenuto responsabile della illecita detenzione e cessione di sostanza stupefacente del tipo
cocaina, del peso netto di grammi 48,200, con principio attivo dell’81%, da cui erano ricavabili n. 270 dosi medie singole.
Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento
della fattispecie della lieve entità.
Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa.
Considerato, che la sentenza impugnata ha fatto buon governo della norma che si assume violata: attingendo correttamente a tutti i dati probatori disponibili
ed effettuando una valutazione complessiva della condotta dell’imputato, i giudici di merito hanno negato la ricorrenza della fattispecie di cui all’art. 73, comma 5,
d.P.R. 309/90 sulla base di una serie di elementi (significativo dato ponderale, elevato grado di purezza della sostanza in sequestro) indicativi della
professionalità dell’attività illecita e della rilevante capacità di diffusione mercato degli stupefacenti non compatibile con la nozione della minima
offensività.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20 maggio 2025
Il Consigliere estensore
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