Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21350 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21350 Anno 2025
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PINEROLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/07/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRMO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si censura il mancato
proscioglimento dell’imputato ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., è del t privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 5
proc. pen.;
invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata sia che,
intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni d fatto e diritto a sostegno della censura, che estrinsecamente, per l’apparenza deg
stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragion argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione, omettano di assolvere la tipica funzione di una critic argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, nella specie, si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale
enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati c riferimenti alla motivazione dell’atto impugNOME e che, dunque, non si consente al
giudice dell’impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il propr sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 aprile 2025.