Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze di un Appello Personale in Cassazione
Presentare un ricorso in Cassazione è una fase delicata del processo penale che richiede il rispetto di rigide regole formali. Una recente ordinanza della Suprema Corte ribadisce un principio fondamentale: l’atto deve essere sottoscritto da un difensore abilitato. Quando questa regola viene violata, il ricorso inammissibile comporta severe conseguenze economiche per il proponente, come la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Napoli, decideva di impugnare la decisione presentando personalmente ricorso presso la Corte di Cassazione. L’atto di ricorso, quindi, non era stato redatto né sottoscritto da un avvocato cassazionista, come invece previsto dalla legge per questo tipo di impugnazione.
La Decisione della Suprema Corte: il ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un vizio procedurale insanabile: la presentazione personale dell’atto da parte dell’interessato. Di conseguenza, la Corte non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma si è fermata alla verifica preliminare dei requisiti di ammissibilità.
In applicazione dell’articolo 616 del codice di procedura penale, la declaratoria di inammissibilità ha portato alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, la Corte ha imposto il versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende, ritenendo che non vi fossero elementi per escludere la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte è chiara e si basa su un principio consolidato della procedura penale. Il ricorso per Cassazione, data la sua natura di giudizio di legittimità che verte su questioni di diritto, richiede una competenza tecnica specifica. Per questo motivo, la legge impone che sia proposto esclusivamente da un avvocato iscritto nell’apposito albo dei patrocinanti in Cassazione. La presentazione personale dell’atto da parte dell’imputato costituisce una violazione di questa regola fondamentale, rendendo il ricorso inammissibile in modo automatico.
La Corte ha inoltre richiamato la sentenza n. 186/2000 della Corte Costituzionale, la quale ha stabilito la legittimità della condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità, a meno che la parte non dimostri di aver agito senza colpa. Nel caso di specie, non essendo emersi elementi a discolpa, la condanna è stata una diretta conseguenza.
Le Conclusioni
Questa ordinanza serve da monito sull’importanza di affidarsi a un difensore qualificato per le impugnazioni dinanzi alla Corte di Cassazione. Il ‘fai da te’ processuale, specialmente in un ambito così tecnico come il giudizio di legittimità, non solo è destinato all’insuccesso ma comporta anche significative sanzioni economiche. La declaratoria di un ricorso inammissibile non solo preclude ogni possibilità di far valere le proprie ragioni nel merito, ma aggrava la posizione del ricorrente con l’onere delle spese processuali e di una sanzione aggiuntiva, come chiaramente disposto dall’art. 616 c.p.p.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché è stato presentato personalmente dall’interessato e non da un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione, come richiesto dalla legge.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma pecuniaria, in questo caso fissata in 3.000 euro, in favore della Cassa delle ammende.
È possibile evitare la sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità?
Sì, ma solo se si dimostra che la causa di inammissibilità non è dovuta a colpa del ricorrente. Nel caso esaminato, la Corte non ha ravvisato elementi per escludere tale colpa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12603 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12603 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 11/09/1995
avverso la sentenza del 28/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
(dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
1. GLYPH Il ricorso di Njie COGNOME è inammissibile atteso che è stato presentato personalmente dall’interessato. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20.12.2024