Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29113 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29113 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 08/09/1978
avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RG. 13810/25
Ritenuto che il primo motivo di ricorso in merito alla integrazione del reato di cui all’a
301-ter cod. pen. è inammissibile perché la questione è stata già affrontata con coerente motivazione dalla Corte di appello di Napoli, che ha evidenziato l’irrilevanza dell’assenza della
scheda telefonica, trattandosi di un apparecchio comunque integro e funzionante;
ritenuto, quanto alla determinazione della pena, che è rimessa all’esclusivo vaglio del giudice di merito e si sottrae a sindacato di legittimità, se la decisione impugnata risulti, co
nel caso in esame, sorretta da una motivazione sufficiente e logica, come anche il giudizio sulle attenuanti generiche è un giudizio di fatto lasciato alla discrezionalità del giudice, che de
motivare nei soli limiti atti a fare emergere in misura sufficiente la sua valutazione ci l’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo
(Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Rv.248737; Sez.1, 46954 del 04/11/2004, Rv.230591);
ritenuto che anche il terzo motivo è inammissibile rispetto alla motivazione della sentenza impugnata che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, in merito al trattamento
sanzionatorio ed alle ragioni della mancata applicazione della pena sostitutiva richiesta ex art.
c.p., ha espresso un giudizio negativo sulle prospettive di emendabilità del condannato
20-bis attraverso le pene sostitutive per le modalità dei fatti considerate sintomatiche di un personalità refrattaria alle regole, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirs affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonom rivalutazione in sede di legittimità;
ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso 1’11 luglio 2025
Il Consigliere estensore
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