Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28782 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28782 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il 28/03/1998
avverso la sentenza del 06/02/2025 del GIP TRIBUNALE di TREVISO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto da COGNOME COGNOME nel quale l’imputato lament inosservanza della legge penale e vizio di motivazione con particolare riferiment
all’art. 129 cod. proc. pen.
2-bis,
Considerato che, ai sensi dell’art. 448, comma cod. proc. pen.,
introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ric avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motiv
attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazio richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto, all’il
della pena o della misura di sicurezza.
Considerato che il rilievo difensivo non rientra tra quelli per i qua proponibile l’impugnazione e che la censura è comunque palesemente
contraddetta dal contenuto della pronuncia, in cui si richiama espressament l’art. 129 cod.proc.pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotes
previste e si indicano, sia pure in modo succinto, le risultanze delle inda conducenti ai fini della pronuncia resa.
Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso dev essere adottata “de plano”, poiché l’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pe
prevede espressamente, quale unico modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena,
dichiarazione senza formalità.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso in data 24 giugno 2025
Il Consigliere estensore