Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28410 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28410 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SANT’ANTIMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME, che lamenta il vizi motivazione in relazione all’affermazione della penale responsabilità, è inammissibile perché
deduce censure di fatto, che, lungi dall’evidenziare profili di illogicità della motivazi limitano ad attaccare la valutazione delle prove operata in sede di merito, ciò che esula d
perimetro segnato dall’art. 606 cod. proc. pen., avendo la Corte di merito – con un apparato argomentativo immune da profili di illogicità manifesta, e quindi non censurabile in questa sede
di legittimità – ribadito la qualifica di amministratore di fatto dell’imputato, il qua scorta degli elementi di prova puntualmente indicati a p. 3 della sentenza impugnata – era colu
che svolgeva concretamente l’attività di impresa, stipulando i contratti di appalto, curando gestione dei lavoratori e occupandosi degli aspetti finanziari della società;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisand assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186
del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000
euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 luglio 2025.