Ricorso inammissibile: la Cassazione condanna alle spese e alla sanzione
Quando si presenta un’impugnazione in Corte di Cassazione, è fondamentale che l’atto rispetti precisi requisiti formali e sostanziali. In caso contrario, il rischio è una declaratoria di ricorso inammissibile, una decisione che non solo preclude l’esame nel merito della questione, ma comporta anche conseguenze economiche significative per chi ha proposto l’appello. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di questa dinamica.
I fatti del caso
La vicenda processuale trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Napoli. Il ricorrente, tramite i suoi legali, ha cercato di ottenere la riforma della decisione di secondo grado, portando le proprie doglianze dinanzi alla massima istanza giurisdizionale.
La Corte Suprema, riunitasi in camera di consiglio, ha preso in esame il ricorso dopo aver dato avviso alle parti coinvolte e aver ascoltato la relazione del Consigliere designato. L’esito, tuttavia, non è stato quello sperato dal ricorrente.
La Decisione della Corte: le conseguenze del ricorso inammissibile
Con una sintetica ma perentoria ordinanza, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa statuizione ha due effetti principali e immediati:
1. Mancato esame nel merito: La Corte non è entrata nel vivo delle questioni sollevate. La declaratoria di inammissibilità è un filtro preliminare che impedisce ai giudici di valutare se i motivi di ricorso siano fondati o meno.
2. Condanna alle spese: Come conseguenza diretta, il ricorrente è stato condannato al pagamento non solo delle spese processuali, ma anche di una somma aggiuntiva di 3.000,00 euro da versare alla Cassa delle ammende.
Questa pronuncia ribadisce un principio consolidato: l’accesso alla giustizia, specialmente in sede di legittimità, deve avvenire nel rigoroso rispetto delle regole procedurali.
Le motivazioni
L’ordinanza in esame non esplicita nel dettaglio le ragioni specifiche dell’inammissibilità, come spesso accade in provvedimenti di questa natura. Tuttavia, le motivazioni per una tale decisione sono tipicamente riconducibili a vizi specifici previsti dal codice di procedura. Un ricorso può essere dichiarato inammissibile, ad esempio, per la tardività della sua presentazione, per la mancanza di motivi specifici di impugnazione, per l’assenza di interesse ad agire o perché i motivi proposti non rientrano tra quelli tassativamente consentiti per il ricorso in Cassazione (come la violazione di legge o il vizio di motivazione). La Corte, in questo caso, ha evidentemente riscontrato uno di questi ostacoli procedurali, che ha impedito di procedere oltre nell’analisi del fascicolo.
Le conclusioni
La decisione analizzata serve da monito sull’importanza di una redazione tecnica e giuridicamente impeccabile degli atti di impugnazione. Un ricorso inammissibile non solo vanifica la possibilità di ottenere una revisione della sentenza sfavorevole, ma aggrava la posizione del ricorrente con l’imposizione di ulteriori oneri economici. La condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende assume una funzione sanzionatoria, volta a disincentivare impugnazioni presentate senza un’adeguata valutazione dei presupposti di legge, così da non sovraccaricare inutilmente il lavoro della Suprema Corte.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Cassazione?
Significa che l’appello viene respinto senza che la Corte ne esamini il merito, poiché mancano i requisiti formali o sostanziali richiesti dalla legge per la sua presentazione.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria, che in questo caso è stata fissata in 3.000,00 euro, da versare alla Cassa delle ammende.
La Corte ha valutato le ragioni del ricorrente nel merito?
No. Una dichiarazione di inammissibilità è una decisione di carattere procedurale che impedisce alla Corte di esaminare il contenuto e la fondatezza dei motivi di ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28410 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28410 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a SANT’ANTIMO il 07/06/1961
avverso la sentenza del 13/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME che lamenta il vizi motivazione in relazione all’affermazione della penale responsabilità, è inammissibile perché
deduce censure di fatto, che, lungi dall’evidenziare profili di illogicità della motivazi limitano ad attaccare la valutazione delle prove operata in sede di merito, ciò che esula d
perimetro segnato dall’art. 606 cod. proc. pen., avendo la Corte di merito – con un apparato argomentativo immune da profili di illogicità manifesta, e quindi non censurabile in questa sede
di legittimità – ribadito la qualifica di amministratore di fatto dell’imputato, il qua scorta degli elementi di prova puntualmente indicati a p. 3 della sentenza impugnata – era colu
che svolgeva concretamente l’attività di impresa, stipulando i contratti di appalto, curando gestione dei lavoratori e occupandosi degli aspetti finanziari della società;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisand assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186
del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000
euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 luglio 2025.