Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28233 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28233 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il 07/01/1986
avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge
e vizio di motivazione in ordine alla condizione apposta alla sospensione condizionale concessa a favore dell’odierna ricorrente, è manifestamente
infondato, avendo la Corte territoriale fatto corretta applicazione del disposto normativo di cui all’art. 165 cod. pen., motivando con congrue e non illogiche
ragioni la necessità di subordinare il suddetto beneficio al rilascio effettivo dell’immobile abusivamente occupato, per limitare le conseguenze negative e
dannose del reato (si vedano le pagg. 4 e 5 della impugnata sentenza);
considerato che, pertanto, risulta correttamente adempiuto l’obbligo del giudice di indicare le ragioni per le quali, nel formulare il giudizio prognostico di
cui all’art. 164, comma primo, cod. pen., ritenga necessario porre come condizione per la fruizione del beneficio la restituzione dell’immobile
abusivamente occupato, ai sensi dell’art. 165 cod. pen.;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 17 giugno 2025.