Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28073 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28073 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 01/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a MERCATO SARACENO il 17/05/1972
avverso la sentenza del 20/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
Letto che il motivo di ricorso, relativo all’applicazione della circostanza
rilevato attenuante ‘pretoria’ della rapina di lieve entità ex sent. Corte Cost. n.86 2024,
del 13 maggio 2024, non può essere introdotto per la prima volta in questa sede, ostandovi il disposto dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.;
osservato infatti che, per quanto l’appello fosse stato presentato nel 2022, quindi anteriormente alla pronuncia della sentenza da parte della Corte
Costituzionale, le conclusioni per l’udienza di discussione (tenutasi il 20 novembre
2024) ben avrebbero potuto recare un motivo nuovo dedicato alla richiesta di applicazione della ‘novità’ introdotta nel sistema; le conclusioni, tuttavia, non ne
portano traccia, come invece sarebbe stato necessario per la formulazione di un motivo tempestivo (Sez. 2, n. 19543 del 27/03/2024, G., Rv. 286536 – 01), con
conseguente tardività della istanza odierna, che non è consentita per violazione della catena devolutiva, come sopra indicato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 1 luglio 2025.