Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28067 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28067 Anno 2025
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CODICE_FISCALE 01SW3AK) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di
legge in relazione all’art. 99, quarto comma, cod. pen., è privo di specificità, per l’assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni sviluppate nella decisione
impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
considerato che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato
e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell’appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg.
5 e 6 sulla sussistenza sia del presupposto formale per la presenza di plurimi precedenti con violenza non solo contro le persone, ma anche sulle cose, sia del
presupposto sostanziale relativo alla più accentuata capacità a delinquere dell’imputato);
pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la rilevato,
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, 1 luglio 2025.