Ricorso Inammissibile: Conseguenze e Sanzioni Economiche
L’esito di un processo non si conclude sempre con una sentenza che stabilisce chi ha torto o ragione nel merito della questione. A volte, l’atto stesso con cui si avvia l’impugnazione viene bloccato sul nascere. È il caso del ricorso inammissibile, una decisione che ha importanti conseguenze procedurali ed economiche, come evidenziato da una recente ordinanza della Corte di Cassazione.
Il Contesto Processuale
Il caso in esame trae origine da un ricorso presentato alla Suprema Corte di Cassazione contro una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Venezia. Il ricorrente, attraverso il suo legale, ha cercato di ottenere l’annullamento o la riforma della decisione di secondo grado, portando la controversia all’ultimo livello di giudizio.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
Dopo aver ricevuto l’atto di impugnazione e averne valutato i presupposti, la Corte di Cassazione ha emesso un’ordinanza con cui ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa pronuncia non entra nel merito delle argomentazioni difensive, ma si ferma a un livello precedente: la Corte stabilisce che il ricorso, per ragioni procedurali o di contenuto, non può essere nemmeno discusso.
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile per svariati motivi, ad esempio perché presentato fuori termine, perché privo dei requisiti di forma richiesti dalla legge, o perché i motivi addotti non rientrano tra quelli che possono essere fatti valere in Cassazione.
Le Motivazioni dietro le Sanzioni Economiche
La conseguenza più diretta e tangibile di una dichiarazione di inammissibilità è di natura economica. L’ordinanza analizzata, infatti, non si limita a respingere il ricorso, ma condanna esplicitamente il ricorrente a due pagamenti:
1. Pagamento delle spese processuali: si tratta dei costi sostenuti per l’attività giudiziaria legata al ricorso. È un principio generale che la parte soccombente, in questo caso chi ha presentato un ricorso inefficace, debba farsi carico di tali oneri.
2. Pagamento di una somma alla Cassa delle ammende: la Corte ha imposto il versamento di tremila euro a favore di questo specifico fondo statale. Questa non è una semplice refusione di costi, ma una vera e propria sanzione pecuniaria. La sua funzione è quella di disincentivare la presentazione di ricorsi palesemente infondati, dilatori o presentati senza la dovuta diligenza, che congestionano inutilmente il lavoro della Suprema Corte.
La condanna alla Cassa delle ammende è una misura prevista dalla legge per sanzionare l’abuso dello strumento processuale, garantendo che l’accesso al giudizio di legittimità sia esercitato in modo responsabile.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza, pur nella sua brevità, offre un importante monito. La decisione di impugnare una sentenza, specialmente ricorrendo in Cassazione, deve essere attentamente ponderata. Un ricorso inammissibile non solo non porta ad alcun risultato utile per il ricorrente, ma si traduce in un’ulteriore e sicura spesa economica. È fondamentale, quindi, affidarsi a un’analisi legale approfondita che valuti realisticamente le possibilità di successo dell’impugnazione, per evitare di incorrere in sanzioni che aggravano la posizione processuale ed economica del cliente.
Qual è stata la decisione della Corte di Cassazione riguardo al ricorso presentato?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza quindi procedere all’esame del merito della questione.
Quali sono state le conseguenze economiche per la persona che ha presentato il ricorso?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Perché un ricorso dichiarato inammissibile comporta una condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende?
Questa condanna ha la natura di una sanzione pecuniaria volta a disincentivare la presentazione di impugnazioni avventate, infondate o proceduralmente scorrette, che rappresentano un onere ingiustificato per il sistema giudiziario.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28067 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28067 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 01/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOMECUI 01SW3AK) nato il 26/01/1975
avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di
legge in relazione all’art. 99, quarto comma, cod. pen., è privo di specificità, per l’assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni sviluppate nella decisione
impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
considerato che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato
e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell’appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg.
5 e 6 sulla sussistenza sia del presupposto formale per la presenza di plurimi precedenti con violenza non solo contro le persone, ma anche sulle cose, sia del
presupposto sostanziale relativo alla più accentuata capacità a delinquere dell’imputato);
pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la rilevato,
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, 1 luglio 2025.