Ricorso Inammissibile: Conseguenze e Costi della Decisione della Cassazione
Quando un procedimento giudiziario giunge al suo ultimo grado, la Corte di Cassazione, le aspettative sono alte. Tuttavia, non tutti i ricorsi superano il vaglio preliminare. Un’ordinanza recente ci offre uno spunto perfetto per analizzare cosa significa quando la Corte dichiara un ricorso inammissibile e quali sono le conseguenze concrete per chi lo ha presentato. Questo concetto è fondamentale per comprendere i meccanismi della giustizia penale.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Milano il 9 dicembre 2024. Insoddisfatto della decisione, un imputato ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, l’organo supremo della giurisdizione italiana, per tentare di ottenere una revisione del giudizio. Il caso è stato assegnato alla Settima Sezione Penale, che ha fissato l’udienza per il 14 aprile 2025.
La Decisione della Corte: Focus sul Ricorso Inammissibile
All’esito dell’udienza, la Corte di Cassazione ha emesso un’ordinanza dal contenuto tanto breve quanto perentorio: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate dal ricorrente, ma si ferma a un livello precedente, ovvero alla verifica dei presupposti per poter accedere al giudizio di legittimità. La dichiarazione di inammissibilità ha reso definitiva la sentenza della Corte d’Appello e ha comportato due importanti conseguenze economiche per il ricorrente:
1. Condanna al pagamento delle spese processuali: Il ricorrente è stato obbligato a farsi carico di tutti i costi legati al procedimento davanti alla Cassazione.
2. Versamento alla Cassa delle ammende: È stata inoltre disposta la condanna al pagamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di inammissibilità del ricorso.
Le motivazioni
L’ordinanza in esame è estremamente sintetica e non esplicita le ragioni specifiche che hanno portato a giudicare il ricorso inammissibile. Questo è tipico dei provvedimenti della Settima Sezione Penale, che funge spesso da “sezione filtro” con il compito di valutare la ammissibilità preliminare dei ricorsi. Le motivazioni dell’inammissibilità, in generale, possono essere di varia natura: vizi di forma nella presentazione dell’atto, proposizione di motivi non consentiti dalla legge (ad esempio, tentare di ottenere una nuova valutazione dei fatti, che è preclusa in Cassazione), o la manifesta infondatezza delle censure legali sollevate. In questo caso, la Corte ha ritenuto che il ricorso non superasse questa soglia critica, impedendo di fatto un’analisi approfondita delle doglianze.
Le conclusioni
La decisione sottolinea un principio cruciale della procedura penale: l’accesso alla Corte di Cassazione non è automatico ma è subordinato al rispetto di rigorosi requisiti tecnici e giuridici. Un ricorso inammissibile non solo non porta al risultato sperato, ma espone il ricorrente a conseguenze economiche significative, tra cui le spese processuali e una sanzione pecuniaria. Questa pronuncia serve da monito sull’importanza di affidarsi a una difesa tecnica esperta, capace di valutare con attenzione i presupposti e le effettive possibilità di successo di un ricorso in Cassazione, evitando così di incorrere in una declaratoria di inammissibilità e nei relativi oneri finanziari.
Qual è stata la decisione della Corte di Cassazione riguardo al ricorso presentato?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza quindi esaminarlo nel merito.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
La sentenza della Corte d’Appello è stata modificata?
No, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha reso definitiva la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Milano.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29813 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29813 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 21/08/1988
avverso la sentenza del 09/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
R.G. n. 2649/2025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione)
Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, alla sussiste negato accesso ai programmi di ingiustizia riparativa;
Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di c correttamente valutate dai Giudici di merito, e, dall’altra, perché sostanzialme
sollecitare una diversa valutazione delle e una nuova ricostruzione dei fatti senza con la motivazione della sentenza impugnata;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la co ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa
Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2025.