Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27787 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27787 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 10/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME (C.U.I. CODICE_FISCALE) nato il 07/03/1992
avverso la sentenza del 04/03/2025 del GIUDICE COGNOME di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Esaminato il ricorso, proposto avverso la sentenza in data 4 marzo 2025, con la quale il Giudice di pace di Firenze ha ritenuto NOME COGNOME
responsabile del reato di cui all’art.
10-bis d.lgs.n. 286/1998 e lo ha condannato
alla pena di euro 5.000,00 di ammenda;
Ritenuto che il ricorso lamenta il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto e in subordine la mancata concessione delle circostanze
attenuanti generiche senza confrontarsi con le specifiche argomentazioni in forza delle quali il giudice di merito ne ha escluso l’applicabilità;
che in particolare l’art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000 non era stato considerato applicabile in ragione dell’oggettiva gravità del fatto e dalla non occasionalità
della condotta, emergente dai precedenti cinque fotosegnalamenti e dal deferimento per reati analoghi;
che la concessione delle circostanze attenuanti generiche era stata motivata pure con riferimento alla condotta anteatta e in ogni caso tale beneficio richiede
la sussistenza di elementi positivi favorevoli all’imputato che non sono emersi;
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché
manifestamente infondato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 luglio 2025
rè GLYPH Il C estensore
Il Presidente