Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un’Ordinanza
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel sistema legale italiano, ma non tutti i ricorsi vengono esaminati nel merito. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre lo spunto per analizzare il caso di un ricorso inammissibile e le sue dirette conseguenze economiche per chi lo propone. Comprendere questo meccanismo è fondamentale per capire l’importanza di un’impugnazione ben fondata.
I Fatti del Caso: un Appello Respinto in Partenza
Il caso in esame ha origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione contro una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Lecce nell’aprile del 2024. Il ricorrente, attraverso i suoi legali, ha cercato di ottenere la revisione della decisione di secondo grado, portando il caso davanti ai giudici di legittimità. Tuttavia, il percorso del ricorso si è interrotto prima ancora che la Corte potesse entrare nel vivo delle questioni sollevate.
La Decisione della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con una sintetica ordinanza, ha posto fine al procedimento. I giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non significa che la Corte abbia dato ragione o torto al ricorrente nel merito della sua vicenda penale; significa, piuttosto, che l’atto di impugnazione non possedeva i requisiti di forma o di sostanza richiesti dalla legge per poter essere esaminato. La conseguenza è stata l’immediata chiusura del caso in Cassazione.
Le Motivazioni: Le Conseguenze dell’Inammissibilità
La motivazione alla base delle conseguenze economiche di un ricorso inammissibile è intrinseca alla dichiarazione stessa. Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la legge prevede due sanzioni automatiche per il ricorrente.
In primo luogo, la condanna al pagamento delle spese processuali. Poiché il ricorso ha inutilmente attivato la macchina della giustizia, chi lo ha proposto è tenuto a farsi carico dei costi generati.
In secondo luogo, e più specificamente per il giudizio di Cassazione, il ricorrente è stato condannato al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria ha una funzione dissuasiva, volta a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o non conformi alle rigide regole del giudizio di legittimità. La decisione della Corte, quindi, applica semplicemente le disposizioni di legge che sanzionano l’abuso dello strumento processuale.
Conclusioni: L’Importanza dei Requisiti del Ricorso
Questa ordinanza, pur nella sua brevità, lancia un messaggio chiaro: l’accesso alla Corte di Cassazione è un percorso rigoroso che non ammette improvvisazioni. La dichiarazione di inammissibilità non è solo una sconfitta processuale, ma comporta anche conseguenze economiche tangibili. Sottolinea l’importanza cruciale, per chiunque intenda impugnare una sentenza, di affidarsi a una difesa tecnica competente che possa valutare attentamente i presupposti e i motivi del ricorso, evitando così non solo una pronuncia sfavorevole, ma anche l’aggravio di spese e sanzioni.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la Corte di Cassazione non esamina il merito della questione. Il procedimento si conclude e il ricorrente viene condannato a pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
Chi deve pagare le spese processuali in caso di ricorso inammissibile?
Le spese processuali sono a carico del ricorrente, ovvero della persona che ha presentato il ricorso poi dichiarato inammissibile.
Oltre alle spese processuali, ci sono altre sanzioni economiche?
Sì, nel caso specifico, la Corte ha condannato il ricorrente a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, come sanzione per aver presentato un ricorso che non rispettava i requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27374 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27374 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 15/02/1997
avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME avverso la sentenza in epigrafe;
ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello adeguatamente motivato in ordine alla non concedibilità delle generiche
e alla apprezzabile gravità della condotta criminosa (evasione dagli arresti domiciliari per circa 40 min.) e alla conseguente impossibilità di riconoscere la
tenuità del fatto, con giudizio di merito insindacabile in questa sede;
ritenuto che la richiesta di sostituzione della pena detentiva non può essere proposta per la prima volta con il ricorso in Cassazione;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma
di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 luglio 2025 Il Consigliere estersore COGNOME9> Il Presi ente